REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1978, N. 78 INTERVENTI
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
FINALITÀ DELLA LEGGE.
ART.
1
La Regione e gli enti indicati nella presente legge promuovono
e programmano, nell'ambito delle rispettive competenze,
interventi che finanziano le strutture e i servizi resi
agli studenti, anche se adulti, al fine di concorrere a
rendere effettivo il diritto allo studio e di perseguire
le seguenti finalità:
- la gratuità della scuola dell'obbligo;
- la destinazione collettiva degli interventi;
- lo sviluppo della scolarizzazione, rimovendo in particolare
gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano
l'evasione dall'obbligo scolastico;
- la prioritaria estensione della scuola materna statale
e a tempo pieno.
Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione persegue
la gestione sociale della scuola, mediante l'attribuzione
delle forme di intervento, previste dalla presente legge,
alle componenti sociali di base, quali i Comuni e loro consorzi.
DESTINATARI.
ART. 2
I servizi e gli interventi di cui alla presente legge, sono
destinati e ripartiti, in corrispondente eguale misura pro-capite,
agli alunni delle scuole ed istituti statali o autorizzati
al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo stato
ed agli alunni delle scuole materne statali e non statali,
purché ammessi gratuitamente a beneficiare di tali
servizi ed interventi.
FORME DI INTERVENTO.
ART. 3
I Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad
essi attribuite ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 in materia
di diritto allo studio, attuano, in forma singola od associata,
le seguenti forme di intervento in favore degli alunni frequentanti
scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi
di sezioni staccate o sedi coordinate:
a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni
frequentanti le scuole materne ed elementari, nonché
degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
Tali interventi possono tradursi in servizi gratuiti di
trasporto con mezzi in proprietà, in uso o appalto
ai Comuni e, in mancanza, in rimborsi totali o parziali
delle spese di viaggio o in altre facilitazioni o provvidenze.
All'uopo dovrà essere assicurato, sentiti i consigli
di istituto interessati, l'uso di automezzi in proprietà
degli stessi al fine di razionalizzare ed economicizzare
il servizio.
Gli interventi stessi devono garantire la razionalizzazione
del trasporto in modo da favorire una distribuzione delle
sedi scolastiche nel territorio ed il superamento delle
pluriclassi per assicurare una maggiore efficacia del processo
educativo;
b) assicurazione degli alunni delle scuole materne ed elementari
per eventuali infortuni connessi alle attività scolastiche
e parascolastiche;
c) mensa scolastica o, in mancanza, altri interventi sostitutivi
per gli alunni che frequentano le scuole materne e le scuole
elementari e medie ove si effettuano corsi di sostegno,
di recupero o doposcuola o di attività scolastiche
integrative;
d) mensa scolastica e materiale didattico per gli alunni
che frequentano le scuole elementari e medie che effettuano
la sperimentazione del tempo pieno autorizzata nei modi
di legge;
e) interventi di assistenza medico-psichica e per minorati
psicofisici ed invalidi;
f) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri e
pubblicazioni di uso collettivo per le biblioteche di classe
e di istituto, nonché di libri di testo di uso individuale
per gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo in
condizioni di particolare disagio economico.
Il contributo per l'acquisto di libri di testo di uso individuale,
di cui al comma precedente, non può essere superiore
al cinquanta per cento della spesa e viene determinato con
i criteri di cui al successivo art.5;
g) istituzione di servizi di mense scolastiche o di servizi
sostitutivi convenzionati in favore degli alunni in disagiate
condizioni economiche degli istituti secondari di secondo
grado che si trovino in condizioni di difficoltà,
per il rientro nella propria abitazione, in ragione della
distanza o degli orari scolastici;
h) interventi per:
1) posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti tecnici
e professionali statali;
2) posti semigratuiti in istituti convenzionati per gli
alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
3) posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali.
Tale intervento è riservato agli studenti in disagiate
condizioni economiche tenendo conto del merito, della capacità
e della distanza della sede della scuola da quella dell'abituale
residenza, purché non usufruiscano di altra analoga
provvidenza da parte della Regione.
L'accesso al beneficio, per gli alunni iscritti per la prima
volta alla classe che frequentano, è annualmente
regolamentato, ai sensi del comma precedente e con i criteri
di cui al successivo art.5, dall'amministrazione comunale
territorialmente competente.
La conferma dei posti gratuiti e semigratuiti per gli anni
successivi è determinata con i criteri e modalità
di cui ai commi precedenti.
Gli alunni ammessi a posti gratuiti nei convitti in virtù
di leggi regionali, non potranno beneficiare di altri interventi
previsti dalla presente legge;
i) interventi a favore dei lavoratori che frequentano corsi
statali sperimentali di scuola media e di alunni che frequentano
i corsi statali di educazione popolare.
Gli interventi di cui sopra concorrono alla realizzazione
dei corsi mediante la fornitura di materiale didattico,
scientifico e bibliografico ed eventuale rimborso spese
di viaggio per gli studenti lavoratori che, per la frequenza
dei corsi di scuola media, si servono di mezzi pubblici;
l) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari;
m) istituzione e gestione di doposcuola e di attività
integrative scolastiche a favore degli alunni delle scuole
elementari statali.
Della mensa scolastica, di cui alle precedenti lettere c)
e d), può usufruire anche il personale preposto all'assistenza
e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento,
purché concorra al costo del servizio.
Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e g),
da attuare in favore degli alunni delle scuole ed istituti
statali, sono effettuati mediante il concorso finanziario
da parte degli studenti tenendo conto delle loro condizioni
economiche e, per quelli delle scuole secondarie, anche
delle loro capacità e meriti scolastici.
ART. 4
I Comuni e loro consorzi, nell'adempimento delle funzioni
loro attribuite, garantiscono la gestione sociale della
scuola, tenuto conto, nel quadro delle finalità stabilite
dalla presente legge, delle esigenze prospettate dagli organi
collegiali della scuola, quali i distretti scolastici, i
consigli di circolo e di istituto e degli enti gestori,
ai quali ultimi può anche essere affidata l'attuazione
di determinate forme di intervento.
COMPITI DEI COMUNI.
ART. 5
I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite nel quadro
dei criteri e modalità stabiliti dalla presente legge
e dal piano annuale regionale. In particolare:
a) deliberano ed inviano, entro il 30 giugno di ogni anno,
alla Giunta regionale, il programma ed il piano degli interventi
da realizzare nell'anno solare successivo, sulla scorta
delle esigenze prospettate dagli organi collegiali scolastici
e dagli enti gestori.
Nel programma, oltre alle finalità ed agli obiettivi
che l'ente si prefigge di attuare, debbono essere chiaramente
indicati, per tipi di scuola:
1) le forme di intervento da effettuare ed i modi di realizzazione
delle stesse;
2) il numero degli alunni che frequenteranno, in base alle
iscrizioni effettuate, le scuole ubicate nel territorio
di competenza del Comune;
3) il numero degli alunni da ammettere alla fruizione dei
benefici distinti per tipo di intervento, tenuto conto delle
condizioni socioeconomiche e dei requisiti di cui al precedente
art.3.
Per la compilazione del piano i Comuni si avvarranno di
appositi attestati, da allegare al piano stesso, rilasciati
dalle locali autorità scolastiche e dagli enti gestori,
contenenti i dati di cui ai precedenti punti 2) e 3).
b) determinano, sentiti gli organi collegiali della scuola
e gli enti gestori, i criteri e le modalità per l'ammissione
alle varie forme di intervento definendo altresì
le richieste condizioni di
disagio economico e stabilendo la partecipazione al costo
dei servizi da parte degli alunni di condizioni economiche
più abbienti.
c) attuano una ricomposizione organica del piano e realizzano
una adeguata articolazione degli interventi specificando,
nell'ambito dei programmi e dei finanziamenti approvati
dalla Regione, la priorità delle forme di intervento
e i fondi da destinare alle diverse forme di assistenza
integrandoli, se del caso, con interventi aggiuntivi ed
integrativi a carico dei propri bilanci.
d) emanano direttive per realizzare una migliore funzionalità
dei servizi ed assicurare la più ampia partecipazione
alla fruizione degli stessi.
e) trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla Giunta
regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno
precedente con allegati prospetti di informazione statistica
sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni attribuite
proprie e di quelle relative agli enti preposti alla gestione
delle singole materie.
Deve essere inoltre allegato alla predetta relazione un
prospetto riassuntivo delle spese sostenute in ordine ai
contributi ricevuti.
PIANO ANNUALE REGIONALE.
ART. 6
La Giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti, ai sensi
del precedente articolo e delle domande pervenute per i
fini di cui al successivo art.8, elabora il piano annuale
regionale per l'attuazione del diritto allo studio e lo
sottopone alla approvazione del Consiglio regionale.
Il piano di cui al comma precedente indica le finalità
da raggiungere e la ripartizione dei fondi da assegnare,
sulla base delle disponibilità finanziarie dei bilanci
regionali annuali e pluriennali, per la realizzazione degli
interventi programmati.
La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano annuale,
comunica agli enti interessati, entro la fine di ogni anno,
la misura dei contributi per l'attuazione degli interventi
disposti per l'anno solare successivo, in modo da consentire
la ricomposizione organica dei piani annuali di cui all'art.5
e la programmazione dei loro interventi aggiuntivi ed integrativi
anche per i fini di cui al successivo art.8.
FORME DI INTERVENTO ATTUATE DALLA REGIONE.
ART. 7
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, attua
le seguenti forme di intervento mediante erogazione di contributi
a favore:
a) dei Comuni e loro consorzi per l'acquisto di scuolabus;
b) delle opere universitarie.
ACQUISTO SCUOLABUS.
ART. 8
La Regione, al fine di agevolare la attuazione del trasporto
gratuito degli alunni di cui al precedente art.3, può
concedere ai Comuni, o loro consorzi, contributi in conto
capitale per l'acquisto di scuolabus.
Gli enti interessati devono presentare domanda al Presidente
della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Alla domanda vanno allegati:
a) deliberazione, ratificata dal comitato di controllo,
dalla quale si evinca il costo complessivo e le caratteristiche
del mezzo da acquistare, l'impegno a carico del bilancio
comunale della spesa eccedente l'eventuale contributo regionale;
b) carta topografica della zona con l'indicazione dell'itinerario
che lo scuolabus dovrebbe percorrere;
c) relazione illustrativa contenente l'indicazione del numero
di scuolabus già in possesso dell'ente, del numero
degli alunni da trasportare e delle rispettive località
di provenienza ed ogni altro elemento di valutazione atto
ad acclarare l'effettiva necessità dell'uso dell'automezzo.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e nei limiti
dei fondi annualmente individuati nel piano di cui al precedente
art.6, approva i criteri di ripartizione, indica gli enti
assegnatari, determina la percentuale di cui al comma precedente
e quantifica l'importo dei contributi da assegnare a ciascun
ente.
INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE UNIVERSITARIE.
ART. 9
Con successivi atti, da adottare in attuazione della emananda
normativa statale prevista dall'art.44, terzo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, saranno disciplinati gli
interventi della Regione in materia di diritto allo studio
degli studenti universitari.
NORME GENERALI.
ART. 10
La Giunta regionale verifica l'attuazione delle finalità
della presente legge e provvede alla vigilanza in ordine
alla realizzazione degli interventi da effettuare in aderenza
agli indirizzi sopra fissati.
Il componente la Giunta preposto al settore diritto allo
studio è autorizzato ad adibire il personale del
settore medesimo alle funzioni di vigilanza di cui al comma
precedente.
ART. 11
I contributi versati da altri enti, associazioni e persone
fisiche debbono intendersi integrativi delle somme stanziate
con la presente legge.
I fondi accreditati per il conseguimento delle finalità
della presente legge, non possono essere in alcun caso distratti
dagli scopi per i quali sono stati erogati.
ART. 12
Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate né
impegnate dai Comuni sono computate per l'esercizio successivo
in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in
aumento di quelle spettanti agli altri enti nella ripartizione
dei fondi stanziati.
ART. 13
I Comuni e loro consorzi beneficiari dei contributi previsti
dalla presente legge, trasmettono annualmente agli organi
di controllo di cui alla L.R. 14 agosto 1972, n. 13, entro
il 31 gennaio, il rendiconto finanziario delle spese sostenute.
NORME TRANSITORIE.
ART. 14
Nella prima applicazione della presente legge, i piani e
le domande previsti dai precedenti articoli debbono essere
inviati alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale
della Regione e debbono essere riferiti al periodo dal 1
gennaio al 31 dicembre 1979.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente, sulla base dei piani e delle domande di cui
al comma precedente e nei limiti degli stanziamenti iscritti
nel bilancio pluriennale provvede, con il piano annuale
regionale previsto dal precedente articolo 6, a ripartire
ed assegnare agli enti interessati, i contributi relativi
allo anno solare 1979.
ART. 15
Per gli interventi relativi all'attuazione del diritto allo
studio per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1978
sono prorogate le leggi regionali n. 18 del 2 aprile 1978
e n. 30 del 21 giugno 1978.
I fondi disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio
1978 oltre quelli trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art.7
della L.R. 21 giugno 1978, n. 29 e dell'art.4 della L.R.
21 giugno 1978, n. 30 sono ripartiti e assegnati dalla Giunta
regionale, tenendo conto, nei limiti delle forme d'intervento
attuate nell'anno scolastico 1977-1978 anche delle istituzioni
di nuove classi, corsi o tipi di scuola, per:
a) gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui
al comma precedente;
b) la concessione di contributi per l'acquisto di scuolabus
da assegnare con le modalità previste dai commi 2,
3 e 4 del precedente art.8;
c) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio agli
alunni della scuola secondaria di secondo grado in disagiate
condizioni economiche, che frequentano scuole situate nel
territorio regionale.
La competenza di tale intervento spetta ai Comuni di residenza
degli alunni limitatamente al periodo ottobre-dicembre 1978.
Eventuali fondi disponibili, dopo la concessione di contributi
relativi alle forme di intervento di cui ai punti a), b)
e c) del presente articolo, sono ripartiti tra tutti i Comuni
della Regione in rapporto diretto alle somme assegnate per
i singoli interventi nel periodo aprile-giugno 1978.
Per il periodo gennaio-giugno 1979 i piani dei Comuni di
cui al precedente articolo 5 possono contemplare, unitamente
alle forme di intervento già attuate per il periodo
settembre-dicembre 1978, le altre forme di intervento previste
dalla presente legge.
ART. 16
La Giunta regionale, per il periodo gennaio-giugno 1978,
provvede all'erogazione di contributi in favore dell'ente
le scuole per i contadini, per la gestione di scuole materne,
nei limiti di lire 9.600.000.
I contributi di cui al comma precedente vengono assegnati
in ragione di 1/8 per ciascuna delle otto sezioni di scuola
materna, ubicate nel territorio regionale, che nel semestre
gennaio-giugno 1978 hanno effettivamente funzionato.
NORME FINANZIARIE
ART. 17
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.16 della
presente legge, valutato in lire 9.600.000 per il periodo
gennaio-giugno 1978, si provvede introducendo nello stato
di previsione del bilancio 1978 le seguenti variazioni:
- Cap. 1565 "Interventi transitori per assicurare il
diritto allo studio, ecc."
- in diminuzione per competenza e per cassa lire 9.600.000;
- Cap. 251 "Sussidio alla fondazione scolastica, le
scuole per i contadini, ecc."
- in aumento per competenza e per cassa lire 9.600.000.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.15 della
presente legge, valutato in lire 1.773.400.000 per il 1978,
si provvede con fondi stanziati al cap. 1565 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.
All'onere derivante dall'applicazione dei rimanenti articoli
della presente legge, per l'anno 1979 e seguenti, le leggi
di bilancio determinano ai sensi dell'art.10 della L.R.
29 dicembre 1977, n. 81, l'entità della spesa relativa,
osservando i limiti quantitativi del bilancio pluriennale.
NORME FINALI
ART. 18
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio
regionale tutte le norme concernenti l'assistenza scolastica
ed il diritto allo studio che siano incompatibili con quanto
previsto dalla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
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REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2000, N. 1 RIORDINO DELLE
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
DI PROTEZIONE SOCIALE E DEI DIRITTI SOCIALI DI CITTADINANZA.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto
1. La Regione Molise, al fine di concorrere alla realizzazione
di un organico sistema di protezione sociale, in conformità
all'articolo 4 dello Statuto e dei principi di sussidiarietà,
efficienza, economicità ed adeguatezza, disciplina
le funzioni in materia di servizi sociali e, in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59. e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, conferisce ai Comuni ed agli Enti
locali i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione
della rete dei servizi sociali.
2. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo di cui
al comma 1, per "servizi sociali" si intendono
tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere ed a superare le situazioni
di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra
nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate
dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
3. Il sistema dei servizi sociali della Regione è
finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale,
di opportunità e di garanzie volte al pieno sviluppo
umano e al benessere della comunità, al sostegno
dei progetti di vita delle persone e delle famiglie.
4. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attività
dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale
e, comunque, di tutti gli altri soggetti non lucrativi,
nonché delle reti anche informali di auto aiuto del
singolo e delle famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso
l'agevolazione alla partecipazione e al perseguimento delle
finalità stabilite dalla presente legge.
5. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati che
svolgono attività assistenziali, anche a fini di
lucro, in conformità alle disposizioni nazionali
e regionali vigenti in materia.
6. Sono disciplinati dalla presente legge anche il coordinamento
e l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari e dei
servizi educativi, ai sensi dell'articolo 3 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
Art.2 Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni sociali i cittadini
italiani residenti nella regione, nonché gli stranieri,
gli apolidi e le persone occasionalmente o temporaneamente
presenti sul territorio regionale qualora si trovino in
condizioni di difficoltà tali da non consentire l'intervento
da parte dei servizi della Regione o dello Stato di appartenenza,
salvo rivalsa in base alla normativa vigente.
Art.3 Finalità e principi
1. Il sistema di assistenza sociale è finalizzato
a realizzare una rete di opportunità e di garanzie
orientate allo sviluppo umano ed al benessere della comunità,
al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie,
all'esercizio di una cittadinanza attiva, favorendo al massimo
la permanenza dei cittadini fragili nel proprio ambiente
di vita.
2. L'ordinamento dei servizi sociali si informa, in via
prioritaria, ai seguenti principi:
a) universalità degli interventi diretti alle generalità
della popolazione;
b) centralità dell'azione promozionale volta a sviluppare
l'autonomia sociale dei singoli e della comunità;
c) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie,
in primo luogo la famiglia, quale ambito di relazioni significative
per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
d) valorizzazione delle risorse promosse dalla solidarietà
sociale e dall'autorganizzazione dei cittadini e delle loro
forme associative.
Art.4 Funzioni sociali e diritti sociali di cittadinanza
1. La presente legge, nei termini previsti dallo Statuto
regionale e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce
alla Regione i compiti di indirizzo e coordinamento in materia
di funzioni sociali, con particolare riferimento alla definizione
delle attività ed agli ambiti territoriali di gestione
dei servizi, nonché all'integrazione degli stessi
con le attività sanitarie, disciplina:
a) le funzioni amministrative relative al settore organico
dei servizi sociali spettanti al Comune, ai sensi dell'articolo
9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quanto espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale
secondo le rispettive competenze;
b) le funzioni relative alla organizzazione ed alla erogazione
dei servizi trasferite al Comune ai sensi del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616;
c) ogni altra funzione sociale attribuita o delegata al
Comune con legge dello Stato o della Regione e le funzioni
assistenziali spettanti alle Province.
2. In relazione a quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, sul coordinamento delle politiche sociali ambientali
e territoriali, ai fini di migliorare la qualità
della cittadinanza gli interventi di cui al comma 1 si coordinano
con le attività in materia di istruzione, formazione
e avviamento al lavoro, con le politiche di pianificazione
urbana ed ambientale, e comunque con tutti gli interventi
di programmazione socio-economica regionali e locali.
3 Propedeutico al sistema di protezione sociale è
il godimento dei diritti sociali di cittadinanza; agli effetti
della presente legge si intendono come diritti sociali di
cittadinanza:
a) L'eguaglianza di opportunità, intese come risorse,
a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
b) l'informazione e la consulenza al cittadino sui percorsi
assistenziali e sui servizi offerti dalla rete di protezione
sociale;
c) il rispetto della dignità della persona con riferimento
alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano
la sua condizione;
d) concrete opportunità per la costituzione del nucleo
familiare, ivi compreso la libertà di procreazione
consapevole e responsabile e i diritti del nascituro secondo
le disposizioni delle leggi 405/ 1995 e 194/1978;
e) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in
tempi compatibili con i bisogni;
f) la possibilità di fruire, nell'ambito del sistema
di protezione sociale, di più percorsi assistenziali
alternativi, favorendo nella maniera più ampia la
scelta del cittadino.
4. Per la conoscenza dei servizi e dei diritti sociali di
cittadinanza, gli Enti preposti alle attività disciplinate
dalla presente legge provvedono ad azioni informative e
promozionali nei confronti dei cittadini, particolarmente
per coloro che si trovano in fasce di svantaggio sociale.
TITOLO II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.5 Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi socio-assistenziali hanno natura solidaristica
e sono rivolti a persone, famiglie ed aree interessate dai
processi di emarginazione ed esclusione sociale, mediante
azioni di supporto integrative e/o sostitutive di funzioni
proprie della rete sociale primaria.
2. Gli interventi socio-assistenziali in particolare comprendono:
i servizi domiciliari, gli interventi di sostegno economico,
i servizi per l'alloggio, i servizi semi residenziali e
residenziali, gli interventi di accoglienza, sostegno e
tutela sociale dei minori, degli anziani, dei portatori
di handicap e dei soggetti con disagio e svantaggio sociale.
3. Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti
sono realizzati:
a) attraverso una distribuzione in rete, che integra i livelli
di offerta da parte di istituzioni pubbliche ed organizzazioni
di utilità sociale, che contribuiscono alle finalità
della presente legge;
b) la predisposizione di un progetto personalizzato che
contemperi prestazioni locali con emolumenti economici erogati
dallo Stato in percorsi assistenziali integrati.
4. I Comuni singoli o associati, secondo le disposizioni
della presente legge, sono tenuti all'erogazione delle prestazioni
assistenziali con criteri di trasparenza ed equità,
anche in relazione a quanto stabilito dalla legge 241/1990.
Il cittadino a cui non viene data alcuna risposta assistenziale
può presentare esposto al Presidente della Giunta
Regionale, ricorso alla Prefettura, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica o ricorso agli organi giurisdizionali
dello Stato preposti alla tutela dei diritti soggettivi.
Art.6 Interventi di diritto allo studio
1. Gli interventi di diritto allo studio hanno lo scopo
di facilitare la frequenza delle scuole di ogni ordine e
grado attraverso la rimozione di cause economiche e ambientali,
nonché di integrare le attività scolastiche
con azioni promozionali nel campo educativo, del recupero
didattico, dell'orientamento professionale e dell'avviamento
al lavoro.
2. Per favorire il diritto allo studio la Regione, per quanto
di competenza, i Comuni e gli Organi della scuola attivano
tutti i collegamenti necessari con gli interventi sociali
e con le attività sanitarie e socio-sanitarie di
carattere medico, psicologico e pedagogico.
3. Le prestazioni in materia, per quanto compatibili con
le indicazioni della presente legge, sono disciplinate dalla
legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, modificata ed integrata
dalla legge regionale 10 dicembre 1975, n. 46.
Art.7 Servizi domiciliari
1. I servizi domiciliari si configurano come sistema coordinato
di prestazioni socio-assistenziali, socio-educativi e sanitarie
finalizzate all'aiuto alla persona, rese nell' ambiente
di vita e di lavoro.
2. Gli interventi domiciliari sono prioritariamente effettuati
a favore di persone che vivono in condizione di dipendenza
e di famiglie o nuclei di convivenza che provvedono all'assistenza
e alla cura di soggetti non autosufficienti.
Art.8 Interventi di sostegno economico
1. Gli interventi di sostegno economico sono diretti a persone,
famiglie e nuclei di convivenza sprovvisti delle risorse
necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali della vita
quotidiana e comprendono:
a) contributi economici continuativi;
b) contributi economici straordinari per situazioni di emergenza
individuale o familiare;
c) contributi per il diritto allo studio.
2. Attraverso apposite convenzioni con la FINMOLISE e/o
istituti di credito e sulla base di piani di restituzione
concordati, possono essere altresì concesse anticipazioni
e "prestiti d'onore" senza interessi, in favore
di famiglie, con o senza figli, in gravi e temporanee difficoltà
finanziarie o che intendono provvedere ad interventi straordinari
per l'abitazione di cui al successivo articolo 9.
3. I finanziamenti per le anticipazioni ed i prestiti d'onore
sono reperiti dagli stanziamenti previsti nella presente
legge e da altri stanziamenti derivati da norme regionali
e nazionali finalizzati all'orientamento professionale ed
all'occupazione.
4. Sono altresì disciplinate da apposite direttive
della Giunta Regionale i contributi economici erogati per
facilitare il rientro degli emigranti.
Art.9 Servizi per l'alloggio
1. I Comuni, per far fronte a stati di bisogno abitativo
di soggetti cui siano accertate particolari condizioni di
disagio e svantaggio sociale con riferimento all'età,
alle condizioni di salute, sociali ed economiche, all'esistenza
di reti familiari, provvedono:
a) ad interventi di manutenzione e di adeguamento di alloggi;
b) alla concessione di contributi per l'installazione di
servizi ad uso domestico;
c) all'integrazione parziale o totale dei canoni di locazione;
d) alla stipula di convenzioni anche tramite gli Istituti
Autonomi Case Popolari (IACP) con soggetti privati proprietari
di immobili da destinare ad abitazioni.
2. Secondo i criteri previsti dalla vigente normativa possono
essere costituite da più Enti (Comuni, Comunità
Montane, Istituti Autonomi Case Popolari) "società
miste" per effettuare le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli alloggi e delle strutture socio-assistenziali
e socio-sanitarie residenziali.
Art.10 Servizi residenziali
1. I servizi residenziali comprendono attività assistenziali,
parzialmente tutelari, di promozione e socializzazione,
dirette a persone con parziale o totale dipendenza, per
cicli diurni o a tempo pieno. Detti servizi, in relazione
alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare gli
interventi di assistenza domiciliare, essere luogo di cura,
socializzazione e di promozione culturale della persona.
2. In relazione alle prestazioni offerte, alla tipologia
degli ospiti ed al personale addetto alle attività
assistenzia1i, i servizi residenziali si classificano come
segue:
a) Centro diurno
b) Comunità alloggio
c) Residenza socio-assistenziale
d) Residenza protetta
e) Residenza sanitaria assistenziale
3. I servizi di cui alle lettere d) e), unitamente alle
prestazioni sociali, offrono anche prestazioni sanitarie
tramite proprio personale o con personale messo a disposizione
dalle Aziende Sanitarie, attraverso specifiche intese con
le stesse stipulate.
4. Le modalità di accesso degli ospiti alle strutture
residenziali, le tariffe dalle stesse praticate, il concorso
alla spesa da parte degli ospiti, gli standards di personale,
i requisiti organizzativi, edilizi e tecnologici sono stabiliti
da apposita direttiva del Consiglio regionale da emanarsi
entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente
legge.
5. La direttiva prevista al precedente comma provvede anche
a disciplinare la partecipazione degli ospiti alla gestione
sociale della struttura e ad applicare, per quanto compatibili,
i principi della carta dei servizi sanitari di cui al DPCM
19 maggio 1995, ivi compresa la individuazione di indicatori
di umanizzazione e di miglioramento della qualità
assistenziale.
Art.11 Emergenza assistenziale
1. Sono definite prestazioni di "emergenza assistenziale"
le attività finalizzate ad offrire sostegno domiciliare
ed immediata accoglienza, tramite strutture e/o risorse
di tipo residenziale, a persone che per qualsiasi motivo
ne abbiano necessità. In particolare tali interventi
sono rivolti:
a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento
dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 333 del Codice
civile, nonché della legge 184/1983;
b) agli adulti, ai minori ed ai genitori in situazioni di
grave difficoltà sociale, ivi compreso gli ex detenuti
degli istituti penitenziari;
c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti,
violenza ed abuso sessuale o comunque necessitanti di protezione
abitativa.
2. Tra le prestazioni di emergenza assistenziale sono ricomprese
anche le azioni socio-assistenziali che la legge 354/1975
demanda agli Enti locali, a favore di detenuti ristretti
negli Istituti penitenziari del Molise e dei loro nuclei
familiari.
Art.12 Tutela sociale dei minori e della famiglia
1. I Comuni provvedono agli interventi di tutela sociale
in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, a norma delle leggi vigenti, per non-idoneità
temporanea della famiglia e per situazioni di abbandono
materiale e morale.
2. Gli interventi di tutela sociale dei minori, qualora
non siano già indicati da provvedimenti giudiziari,
consistono nell'appoggio personale e nell'affido familiare
e/o a strutture di accoglienza per garantire al minore la
protezione ed il sostentamento quotidiano e vengono illustrati
in apposito progetto personalizzato alla cui redazione provvede
il personale di assistenza sociale dei Comuni, in collaborazione
con lo psicologo ed il personale medico dell'Azienda Sanitaria,
coinvolgendo nelle scelte il minore stesso.
3. Sono ricompresi nelle prestazioni di tutela sociale dei
minori anche gli interventi di diritto allo studio di cui
al precedente articolo 6.
Art.13 Azioni per l'assistenza ai disabili
1. I Comuni, d'intesa con i servizi di recupero e di riabilitazione
delle Aziende Sanitarie Locali, assicurano, in armonia con
la legislazione vigente in materia e nell'ambito degli interventi
assistenziali di cui ai precedenti articoli, attività
di sostegno e di appoggio familiare ai disabili provvedendo
a forme di integrazione tra attività socio-assistenziali
e sanitarie.
2. Il Piano sociale regionale indica, tra quelli previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli obiettivi prioritari
di intervento nei confronti dei disabili ed individua i
settori dell'integrazione sociale con particolare riferimento
a:
a) inserimento scolastico e formazione professionale;
b) inserimento al lavoro, anche con forme protette di mediazione
economica e tecnica concretizzate in interventi di "tutoraggio"
per agevolare l'addestramento professionale ed il collocamento
al lavoro;
c) mobilità sul territorio intesa, tra l'altro, come
possibilità di fruizione dei mezzi pubblici o utilizzazione
di forme di trasporto agevolate.
3. I Comuni si attivano altresì per ogni utile provvedimento
finalizzato a garantire, nell'interesse della persona disabile,
la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali della
stessa.
TITOLO III - SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 14 Il Comune
1. Il Comune è titolare delle funzioni in materia
di assistenza sociale e concorre alla formazione degli atti
di programmazione regionale in materia socio-assistenziale
e socio-sanitaria, promuove l'attivazione ed il raccordo
di tutte le risorse pubbliche, private, del privato sociale,
del volontariato e di mutuo aiuto, per la realizzazione
di un sistema articolato e flessibile di
prestazioni e servizi, quale emanazione territoriale della
"rete" di protezione sociale organizzata ai sensi
della presente legge in favore della comunità.
2. Per raggiungere i fini indicati al precedente comma,
i Comuni provvedono alla gestione tecnica ed amministrativa
delle attività socio-assistenziali dotandosi di apposita
"struttura organizzativa" e di personale qualificato
con professionalità adeguata, secondo le indicazioni
della legge 142/1990 e del DLGS 29/1992 e successive modifiche
ed integrazioni.
3. In mancanza di proprie dotazioni organiche e/o in attesa
di costituirle, i Comuni provvedono alla gestione tecnica
delle attività socio-assistenziali, utilizzando,
tramite apposite intese-quadro disciplinate dalla Giunta
Regionale, il personale di servizio sociale delle Aziende
Sanitarie, di altri Enti Pubblici e degli Enti di utilità
sociale. Allo scopo, possono essere previste anche apposite
intese con l'Università e la Scuola di formazione
del personale di assistenza sociale.
4. Qualora si tratti di Comuni inferiori ai 1000 abitanti
e/o di Comuni montani, le attività socio-assistenziali,
per favorire una miglior efficacia-efficienza e compatibilità
di spesa, sono gestite utilizzando le forme associative
tra i Comuni, di cui alla citata legge 142/ 1990.
5. Di norma, le forme associative sono realizzate per ambiti
territoriali definiti "distretti", corrispondenti
ai distretti sanitari o alle Comunità Montane. Nel
caso il distretto sanitario ricomprenda più Comuni
di quelli che intendono associarsi per la gestione della
materia sociale, possono costituirsi. all'interno dello
stesso distretto sanitario. più "unità
distrettuali sociali".
Art. 15 La Regione
1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi
generali della programmazione e con il concorso dei Comuni,
delle Province, di altre Istituzioni pubbliche, quali l'Università
e dei soggetti privati, adotta il Piano socio-assistenziale
regionale a carattere triennale, comprendente piani annuali
di attuazione.
2. La Regione provvede inoltre:
a) a ripartire le risorse del Fondo sociale regionale secondo
le modalità previste all'articolo 27 della presente
legge;
b) a verificare l'attuazione del Piano, da parte dei soggetti
pubblici e privati, con riferimento agli obiettivi, alle
priorità, allo stato dei servizi, alla qualità
degli interventi, al sistema informativo, alla ricerca ed
ai progetti sperimentali;
c) a curare l'assistenza tecnica agli enti gestori degli
interventi di cui alla presente legge;
d) ad emanare atti di indirizzo e di coordinamento e linee
guida, per esigenze di omogeneità all'interno territorio
regionale. Gli atti di indirizzo e le linee guida sono particolarmente
utilizzate per la definizione degli assetti organizzativi
e di gestione della materia socio-assistenziale, nonché
per la definizione degli "ambiti territoriali"
ottimali alla gestione dei servizi domiciliari e residenziali
di carattere socio-sanitario.
3. Per gli adempimenti indicati ai commi 1 e 2 la Regione
provvede ad un riassetto dell'Assessorato "Sanità
e Sicurezza Sociale" riorganizzando, in particolare,
le competenze sanitarie e socio-assistenziali in due aree
di attività: "Pianificazione ed interventi socio-assistenziali"
ed "Organizzazione e programmazione socio-sanitaria".
Art. 16 La Provincia
1. Nelle materie di cui alla presente legge ed ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
la Provincia concorre alla elaborazione del Piano regionale
socio-assistenziale triennale.
2. Le attività in oggi gestite dalle Province in
materia di illegittimi, ciechi e sordomuti sono trasferite
con la presente legge ai Comuni che provvedono, di norma,
alla loro gestione in maniera associata.
3. Le Province, d'intesa con la Regione, i Comuni e le Comunità
Montane, promuovono forme di assistenza tecnica e di collaborazione
con i medesimi Enti Locali, particolarmente per le attività
trasferite, provvedendo, se del caso, al trasferimento o
al comando del personale addetto a tali attività
ai Comuni, secondo le procedure stabilite dalla normativa
in materia di pubblico impiego.
Art.17 Coordinamento e integrazione della attività
sociali con i servizi sanitari
1. L'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali
con le attività sanitarie si effettua in maniera
prevalente per gli interventi delle seguenti aree:
a) "materno infantile", particolarmente per la
prevenzione, il consultorio familiare, la medicina scolastica,
lo sviluppo psico-fisico del minore e dell'adolescente;
h) "handicap e salute mentale", particolarmente
per le azioni di recupero e integrazione sociale, scolastica
e lavorativa, ivi compreso il sostentamento fisico, l'assistenza
diurna e residenziale nei confronti di coloro che richiedono
misure di protezione ambientale e la rimozione delle barriere
architettoniche e culturali;
c) "dipendenti da droghe, alcool o sostanze psicotrope",
per il recupero psico-fisico e la disassuefazione dalla
dipendenza, nonché per le azioni di reinserimento
e protezione sociale indicate alla lettera b);
d) "anziani", per tutte le azioni atte a rimuovere
cause di disagio e di non autosufficienza, anche economica,
per favorire la permanenza nell'ambiente di vita o, qualora
il soggetto sia completamente privo di autonomia e di supporti
familiari, o altri supporti agli stessi assimilati, provvedere
all'ospitalità in idonee strutture residenziali.
2. In termini di produttività, efficacia e funzionalità,
l'ambito territoriale ottimale per effettuare l'integrazione
socio-sanitaria è il "distretto". Qualora
i distretti sanitari individuati dal Piano sanitario siano
territorialmente più estesi di quelli sociali, possono
confluire nel Distretto socio-sanitario anche più
unità distrettuali sociali di cui al comma 4 del
precedente articolo 13.
3. La Regione, nel riparto del Fondo Sociale, incentiva
i Comuni associati.
Art. 18 Modalità per l'attuazione della gestione
integrata socio-sanitaria
1. Le forme di gestione integrata in relazione a quanto
disciplinato dal DLGS 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dalla legge 142/1990, possono
effettuarsi:
a) tramite l'adozione di accordi di programma, per gli interventi,
individuati al precedente articolo 16, tra i Comuni e le
Aziende Sanitarie, stabilendo procedure operative e protocolli
assistenziali; integrati, in cui sono definite per ciascun
Ente le prestazioni offerte e gli. oneri a proprio carico,
nonché le modalità di erogazione della prestazione
da parte delle diverse figure professionali e la verifica
congiunta sulla qualità e sugli esiti. Nelle procedure
e/o nel protocollo assistenziale, deve essere individuato
il responsabile del procedimento;
b) con la costituzione di istituzioni o di società
miste di gestione tra Azienda Sanitaria e Comuni, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di altra normativa
nazionale e regionale in materia societaria;
c) tramite delega delle attività socio-assistenziali
dai Comuni alle Aziende Sanitarie, con oneri a carico dei
Comuni, ivi compresi quelli relativi al personale, e con
specifica contabilizzazione di tali attività da parte
dell'Azienda Sanitaria che assume la gestione delle attività
sociali dopo l'acquisizione delle disponibilità finanziarie
dai Comuni.
2. Tenuto conto del rilievo che le autonomie locali hanno
assunto con la legge 142/1990, ribadito dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, sono ritenute più funzionali e di garanzia
per la salvaguardia del profilo delle attività sociali
le forme di gestione socio-sanitaria indicate alle lettere
a) e b) del precedente comma.
Art.19 Enti ed organismi di utilità sociale e soggetti
privati
1. Ai sensi della normativa nazionale e della presente legge,
sono considerati Enti ed Organizzazioni di utilità
sociale che concorrono, previa autorizzazione al funzionamento,
a realizzare la rete di protezione sociale, i seguenti organismi:
a) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
b) enti morali;
c) fondazioni;
d) associazioni senza fini di lucro e Associazioni di mutuo
aiuto;
e) associazioni di volontariato;
f) cooperative sociali;
g) organizzazioni "no profit".
2. Purché autorizzati all'esercizio di specifiche
attività socio-assistenziali, possono concorrere
alla rete di protezione sociale anche i soggetti privati
a scopo di lucro.
3. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane,
per la realizzazione delle attività e dei servizi
socio-assistenziali, possono stipulare, con gli Enti di
cui al comma 1 e qualora ritenuto opportuno anche con soggetti
privati indicati al comma 2, apposite convenzioni, accordi
e contratti, per prestazioni complesse, per singole prestazioni
ad in-tegrazione dell'attività pubblica e per sperimentazioni.
Art. 20 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
concorrono in via prioritaria, rispetto agli organismi di
utilità sociale, al raggiungimento delle finalità
e degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. A tal fine, la Regione, ai sensi delle funzioni delegate
dal DPR 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di vigilanza e
controllo di dette Istituzioni, provvede a disciplinare
intese-quadro con i Comuni singoli o associati per la gestione
di servizi socio-assistenziali e sociosanitari.
3. Il Piano regionale triennale dei Servizi socio-assistenziali,
qualora sia richiesto dagli indirizzi programmatori e di
compatibilità della spesa, disciplina le procedure
per l'estinzione, l'assorbimento e/o la concentrazione ed
il raggruppamento delle II.PP.AA.BB.
Art. 21 Autorizzazione e accreditamento delle strutture
e dei servizi socio-assistenziali
1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali,
gestiti da Enti e da organismi di utilità sociale
o da soggetti privati, è rilasciata dal Comune in
cui hanno sede le attività. Nel caso le stesse siano
realizzate nel territorio di più Comuni, provvede
il Comune in cui è ubicata la sede legale dell'organismo
o del soggetto privato, sentiti i Comuni interessati.
2. Per gli aspetti igienico-sanitari il Comune si avvale
dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria.
3. L'accreditamento è procedura aggiuntiva all'autorizzazione
e consiste nel possesso di requisiti superiori ai requisiti
minimi richiesti per l'autorizzazione, nonché nell'accettazione
dei principi di miglioramento continuo della qualità
assistenziale.
4. Per l'autorizzazione e l'accreditamento la Regione provvede
ad apposite Commissioni, composte da professionalità
sociali, esperti del campo educativo e pedagogico, professionalità
mediche e dell'area psicologica, infermieristica e della
riabilitazione. Le Commissioni, per le attività autorizzative,
di verifica e controllo, si avvalgono di appositi strumenti
di valutazione.
Art. 22 Carta dei servizi sociali1. Al fine di tutelare
le posizioni soggettive .deg1i utenti delle prestazioni
offerte dalla rete integrata dei servizi, entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
adotta lo schema generale di riferimento della "Carta
dei servizi sociali". Entro sei mesi dalla pubblicazione
del suddetto schema generale, ciascun ente erogatore di
servizi adotta una Carta dei servizi sociali, dandone adeguata
pubblicità agli utenti.
2. Nella Carta dei servizi sono definiti anche i criteri
per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento,
le procedure di reclamo per la tutela degli utenti stessi
e dei soggetti che rappresentano i loro diritti.
TITOLO IV - STRUMENTI E MEZZI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 23 Piano triennale socio-assistenziale regionale
1. Il Piano triennale socio-assistenziale regionale è
lo strumento di programmazione e di governo del sistema
dei servizi e della rete di protezione sociale. La Regione
tramite il Piano provvede a definire gli indirizzi, gli
obiettivi e le priorità sociali, nonché i
criteri di attuazione degli interventi sociali e le modalità
di finanziamento.
2. Il Piano individua i principali fattori di sviluppo e
di rischio come elementi di orientamento per gli interventi
dei piani settoriali nelle materie di competenza regionale.
3. Il Piano regionale è articolato in indirizzi generali
per l'organizzazione e la gestione delle funzioni sociali,
progetti obiettivo e azioni programmatiche, con particolare
riferimento a sperimentazioni e innovazioni, sia nei modelli
gestionali che nell'introduzione di nuovi servizi.
4. Il Piano triennale è articolato in piani annuali
in cui si prevedono obiettivi e azioni da portare a termine
in tempi ravvicinati. Nel Piano annuale, in relazione alle
verifiche effettuate, possono essere previsti aggiustamenti
e integrazioni al Piano triennale.
5. Il Piano triennale individua criteri ed indicatori volti
a favorire la promozione ed il controllo dell'efficacia
e della qualità degli interventi.
Art. 24 Osservatorio sociale regionale
1. E' istituito con il concorso dell'Università,
degli Enti pubblici, di Enti ed organizzazioni di utilità
sociale a cui è affidata la rete dei servizi socio-assistenziali,
nonché di altri organismi di ricerca, istituzioni
culturali e sociali, un Osservatorio regionale dei fenomeni
sociali, per offrire dati quantitativi e qualitativi sui
problemi sociali della Regione.
2. L'Osservatorio provvede alla elaborazione di indicatori
sui bisogni della regione con particolare riferimento alla
povertà, ai problemi della famiglia e dei minori,
alla scolarità, all'integrazione sociale dei portatori
di handicap, di patologie psichiatriche, all'emarginazione
ed al disagio sociale. Tali indicatori sono utilizzati come
base documentale e statistica per la costruzione e la definizione
del Piano socio-assistenziale.
3. Tenuto conto del rapporto tra bisogni e attività
della rete di protezione sociale, ivi compresa la valutazione
costi/benefici, l'Osservatorio si avvale anche della collaborazione
dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Province,
provvedendo, d'intesa con la Regione, ad attività
formative per gli operatori di tali Enti.
4. La Giunta Regionale, con specifico provvedimento, provvede,
entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente
legge, alla costituzione dell'Osservatorio dei fenomeni
sociali indicando nel medesimo atto anche le modalità
di integrazione dello stesso con strutture analoghe già
funzionanti, particolarmente con l'Osservatorio epidemiologico
e con il Sistema informativo sanitario, e affidando compiti
di coordinamento rispetto ad organismi analoghi già
esistenti.
Art.25 Compartecipazione al costo dei servizi
1. L'accesso alle prestazioni socio-assistenziali è
garantito a tutti i cittadini e/o ai soggetti presenti sul
territorio regionale secondo quanto previsto all'articolo
2.
2. Può essere richiesto, in relazione al reddito
personale e familiare, a chi fruisce di prestazioni socio-assistenziali
un concorso ai costi del servizio reso; per determinare
l'ammontare di tale concorso si tiene conto degli indicatori
di reddito contenuti nel "Rapporto della Commissione
d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione"
di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354.
3. Il Piano triennale dei servizi socio-assistenziali disciplina
le modalità ed i criteri del concorso finanziario
al costo dei servizi. In via transitoria, fino all'approvazione
del Piano, la Giunta Regionale, con riferimento agli indicatori
di cui al secondo comma dell'articolo 27, provvede con apposito
atto a fornire indicazioni ai Comuni ed agli Enti che gestiscono
prestazioni socio-assistenziali.
Art. 26 Vigilanza e controllo
1. La vigilanza ed il controllo sulle attività e
sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche,
private accreditate o autorizzate, è esercitata dal
Sindaco del Comune in cui si svolgono le prestazioni, che
si avvale per l'istruttoria tecnica di una Commissione di
verifica e revisione di qualità (VRQ), costituita
dalla Giunta Regionale secondo i principi della revisione
e del miglioramento continuo della qualità.
2. La Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, è
formata da 7 esperti nelle discipline di "Servizio
Sociale", "Organizzazione e Personale", "Economia
e finanza", "Epidemiologia e Medicina Sociale",
"Cure infermieristiche e Riabilitazione". La Segreteria
della Commissione è affidata a funzionari regionali.
3. Per analizzare e valutare le diverse realtà locali,
la Commissione può avvalersi, d'intesa con gli Organi
dell'Amministrazione e della Direzione, anche del personale
dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.
4. In caso di gravi o reiterate inadempienze il Sindaco
sospende il funzionamento dei servizi e/o delle strutture;
se le inadempienze sono a carico di soggetti privati, anche
"no profit", il Sindaco, sentito il Distretto
e d'intesa con la Regione, quando trattasi di strutture
accreditate, può sospendere o revocare l'autorizzazione.
Unitamente alle procedure di sospensione delle attività
o di revoca delle autorizzazioni al funzionamento, possono
essere applicate anche sanzioni economiche.
5. Qualora un Comune non provveda agli adempimenti in materia
di vigilanza e di controllo, secondo le modalità
stabilite al presente articolo, i poteri sostitutivi sono
esercitati dalla Regione.
Art. 27 Fondo sociale regionale
1. Per il finanziamento delle attività socio-assistenziali,
in attesa della riforma del sistema fiscale regionale, è
costituito un fondo regionale composto dai trasferimenti
finanziari dello Stato in materia di assistenza sociale
e diritto allo studio, già confluiti nel "Fondo
Comune" di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e alla legge 1 febbraio 1989, n. 40, successivamente
disciplinato dai commi 1/14 dell'articolo 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Tenuto conto che le attività socio-assistenziali
sono di competenza primaria dei Comuni, i finanziamenti
regionali hanno finalità sussidiaria, particolarmente
per la prima fase di applicazione della presente legge,
al fine di consentire ai Comuni, all'interno dei propri
bilanci, un riordino delle destinazioni finanziarie in favore
degli interventi sociali.
3. Per le attività socio-sanitarie i finanziamenti
regionali, provenienti dal fondo sanitario, si integrano
con gli stanziamenti previsti dalla presente legge e con
i fondi messi a disposizione dai Comuni.
4. Il fondo sociale regionale è articolato come segue:
a) una quota pari al 70% destinata ai Comuni singoli o associati,
in termini complementari ai loro bilanci per la gestione
delle attività socio-assistenziali e di assistenza
scolastica, con particolare finalizzazione a minori, anziani,
disabili, soggetti a emarginazione e disagio sociale;
b) una quota pari al 20% per investimenti in conto capitale
relativi alla ristrutturazione ed alla nuova edificazione
di presidi residenziali a carattere sociale (per raggiungimento
degli standards), nonché per l'ammodernamento e la
ristrutturazione delle sedi distrettuali di accesso alla
rete di protezione sociale;
c) una quota pari al 10% per interventi di formazione, studio
e ricerca, e per sperimentazioni innovative.
5. La ripartizione del fondo sociale avviene secondo le
modalità indicate al successivo articolo 28.
Art.28 Criteri di ripartizione e gestione del Fondo sociale
regionale
1. Il fondo sociale viene ripartito entro il 30 aprile dell'esercizio
finanziario di competenza, sulla base delle risultanze economiche
e della capacità di spesa dei Comuni singoli o associati,
desunta da pre-consuntivi inviati alla Giunta Regionale
entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. I criteri per la ripartizione del fondo relativo alle
attività di cui alla lettera a) del precedente articolo
27 sono effettuati attraverso quota capitaria "ponderata"
per ciascun abitante secondo i seguenti indicatori:
- indice di natalità;
- indice di mortalità;
- indice di vecchiaia;
- indice di nuzialità;
- indice ISTAT sui consumi del Comune;
3. Per il primo riparto del fondo la distribuzione derivante
dagli indicatori di cui al precedente comma, si integra
con una valutazione dell'offerta di servizi e della capacità
di spesa dei Comuni. Per il biennio successivo, si procede,
se del caso, ad un riequilibrio delle assegnazioni che consenta
la prosecuzione delle attività in essere, senza pregiudicare
l'attivazione di nuovi interventi nelle zone carenti.
4. Ai Comuni che provvedono alla gestione delle attività
socio-assistenziali su base associativa distrettuale, è
attribuito un incentivo pari al 20% della somma complessiva
dei finanziamenti da destinarsi al singolo Comune.
5. La ripartizione delle quota di cui alla lettera b), del
precedente articolo 27, è effettuata secondo i progetti
di fattibilità presentati dai Comuni alla Giunta
Regionale; i finanziamenti in conto capitale sono attribuiti
per opere edilizie in misura non superiore al 70% del costo
complessivo dell'opera. Ai progetti presentati da Comuni
associati e destinati alla popolazione dell'intero distretto,
detta aliquota viene incrementata del 10%.
6. I progetti per i finanziamenti in conto capitale devono
essere presentati alla Giunta Regionale entro il 30 ottobre
di ciascun anno.
7. I finanziamenti destinati a formazione, ricerca e sperimentazione
vengono "concertati" dalla Giunta Regionale con
i Comuni e l'Osservatorio sociale entro il 31 gennaio di
ciascun anno ed erogati unitamente ai finanziamenti di cui
al comma 1.
8. In carenza del Piano triennale dei servizi socio assistenziali,
la Giunta Regionale, per l'applicazione di quanto previsto
ai precedenti commi, provvede ad emanare direttive, atti
amministrativi e circolari.
Art. 29 Norma transitoria e abrogazione delle leggi regionali
preesistenti
1. In attesa dell'approvazione del primo Piano triennale
dei servizi socio-assistenziali, la Giunta Regionale adotta
"indirizzi per il piano socio-assistenziale" finalizzati
ad orientare le attività dei Comuni, il primo riparto
dei finanziamenti e l'operatività degli organismi
che provvedono alla predisposizione del Piano stesso.
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: n. 14/1972;
n. 22/1972; n. 1/1975.
3. Le leggi regionali che in maniera non difforme regolano
settori disciplinati dalla presente normativa restano in
vigore per quanto compatibili con il modello organizzativo
previsto dalla presente legge e gli interventi in essere
vengono ricondotti alle attività socio-assistenziali
e di diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Art.30 Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
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