REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27 NORME PER L'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO AL LO STUDI.
Art.
1 (Obiettivi)
1.Al fine di concorrere all'attuazione degli art. 3 e 34
della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale,
in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente
legge le modalità di esercizio delle funzioni attribuite
ai Comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo
il diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo
della ricerca scientifica, culturale e del l'innovazione
tecnologica al sistema formativo regionale.
2.I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge
perseguono le seguenti finalità di:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale
che determinano il condizionamento precoce, limitano la
frequenza della scuola materna e lo assolvimento dell'obbligo
scolastico, causando abbandoni, ripetenze o fenomeni di
disadattamento e di emarginazione;
b) favorire il compimento dell'obbligo da parte degli adulti
e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;
c) favorire il proseguimento degli studi da parte degli
alunni capaci e meritevoli, ma di disagiate condizioni economiche;
d) assicurare la piena funzionalità educativa delle
scuole ubicate nelle aree interne o in zone depresse, predisponendo
adeguati servizi collettivi;
e) assicurare ai minori portatori di handicap l'inserimento
nelle normali strutture scolastiche garantendo loro l'assolvimento
dell'obbligo scolastico ed ogni possibile facilitazione
per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore;
f) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo
la sperimentazione e l'innovazione educativa e didattica,
incentivando un più stretto collegamento tra i vari
ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale;
g) fornire adeguati supporti all'attività di orientamento
della scuola e dei distretti scolastici, sia in relazione
alle scelte di indirizzo dopo il compimento dell'obbligo
scolastico, sia in ordine ai processi di transizione della
scuola al lavoro;
h) concorrere all'elevamento del livello culturale medio
della popolazione, sostenendo organici progetti di promozione
educativa e culturale.
3.La Regione predispone, inoltre interventi:
- per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica
ed educativi proposti dagli organi scolastici competenti;
- per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati
al raccordo tra scuola, F.P. e mondo del lavoro;
- per il sostegno di progetti volti al raccordo tra scuola
dell'infanzia e scuola elementare nel quadro del potenziamento
degli asili nido.
4.La Regione cura il coordinamento dei servizi per l'attuazione
del diritto allo studio con i servizi sociali, sanitari,
culturali e sportivi.
5.Per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge
deve essere perseguito il coordinamento e l'integrazione
con gli analoghi servizi previsti dalla legge regionale,
relativa al diritto allo studio universitario, per realizzare
la massima economicità ed efficienza.
Art. 2 (Programmazione)
1.Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
art. 1, la Regione indice, con periodicità triennale,
la conferenza sulle politiche per l'attuazione del diritto
allo studio, ai fini dell'individuazione di priorità
e di obiettivi da realizzare con apposito piano triennale.
2.La conferenza esamina inoltre l'incidenza sociale degli
interventi effettuati nel settore e l'attuazione degli interventi
in rapporto alla disponibilità delle risorse.
3.La conferenza, indetta nel mese di settembre, è
presieduta dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione;
ad essa partecipano gli Enti locali, la Sovrintendenza scolastica,
l'IRRSAE, i Provveditorati agli Studi, i Consigli scolastici
provinciali, i Distretti scolastici, le Università
della Calabria e le istituzioni scolastiche. La conferenza
avanza proposte sul coordinamento dei servizi previsti dalla
presente legge con quelli socio-sanitari e culturali, nel
più ampio quadro della programmazione economica regionale.
4.La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della
programmazione triennale generale e sulla base delle indicazioni
fornite dalla conferenza regionale e del parere espresso
dalla
Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte presentate
dai Comuni e dalle Province, formula entro il mese di dicembre
il programma triennale degli interventi di competenza, definendo
la politica regionale di sviluppo dei servizi, secondo bacini
di utenza e di strutture.
5.La priorità nella destinazione delle risorse è
rivolta al riequilibrio delle aree territoriali.
6.Per l'espletamento delle funzioni amministrative la Giunta
regionale assegna all'Ufficio un organico di 5 dipendenti
regionali individuati sulla base di un'apposita graduatoria
redatta dalla Giunta regionale, che tenga conto dei requisiti
di provata qualificazione professionale.
Art. 3 (Istituzione dell'Ufficio regionale di ricerca sui
processi formativi).
1.È istituito nell'ambito del dipartimento per i
servizi sociali un "Ufficio regionale di ricerca sui
processi formativi"; esso si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, della collaborazione di istituti e
dipartimenti universitari di centri di ricerca regionali
e nazionali; stabilisce collegamenti con l'IRRSAE e con
gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado.
2.Sono compiti dell'Ufficio:
1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai
vari ordini di scuola, definendo gli indicatori necessari
per la priorità negli interventi;
2) procedere, di concerto con i competenti organi statali,
alla rilevazione dei tassi di evasione presenti nella scuola
dell'obbligo;
3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni anche
per progetti di attività extrascolastiche e di educazione
continua e/o ricorrente;
4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle
aree interne a più alto indice di degrado sociale;
5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile
alle attività didattiche degli operatori scolastici
e del sistema formativo nonché sussidi in favore
di soggetti portatori di handicap, avvalendosi dell'apporto
di enti specializzati nel settore;
6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale
in collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato
del lavoro;
7) censire le offerte formative presenti nel territorio
regionale e costituire un archivio dei dati raccolti;
8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola
per progetti di sperimentazione didattica e di innovazione
educativa, di concerto con l'IRRSAE.
3.L'Ufficio si avvale di:
a) tre esperti con provata qualificazione scientifica sui
problemi del diritto allo studio e dei processi formativi;
b) un esperto in scienze statistiche;
c) un esperto in informatica;
d) un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;
e) un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro;
f) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;
g) un rappresentante all'Assessorato ai Servizi Sociali;
h) un rappresentante dell'Assessorato ai Trasporti.
4.Il rapporto della Regione con gli esperti di cui alle
lett. a), b), e c) è di consulenza professionale
ed è regolato da apposita convenzione che ha durata
triennale, salvo riconferma.
Art. 4 (Tipologia degli interventi)
1.A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola
elementare e media di I e II grado sono attuati i servizi
di mensa e di trasporto.
2.Per gli alunni della scuola elementare la fornitura dei
libri di testo è gratuita ed avviene secondo le procedure
indicate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3.Agli alunni della scuola media, in condizioni di particolare
disagio economico, viene fornita l'intera dotazione di pubblicazioni
indicate dagli organi scolastici; l'attribuzione è
effettuata dalla biblioteca di classe in uso gratuito a
titolo di comodato.
4.Agli alunni portatori di handicaps è fornito in
relazione ad esigenze di carattere economico e familiare,
ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne
la frequenza e l'apprendimento.
5.Interventi sono inoltre previsti per favorire la qualificazione
del sistema scolastico e formativo attraverso:
a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato,
delle attività integrative, di progetti di sperimentazione
programmati dai competenti organi scolastici ai sensi del
disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R 31
maggio 1974, n. 419;
b) il sostegno a progetti di innovazione educativa, anche
per attività extra scolastiche, regolarmente deliberati
dai competenti organi scolastici e di norma legati a specificità
del territorio;
c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici,
di informatica, cineteche, audiovideoteatrali, attività
sportive e musicali;
d) la realizzazione di attività di educazione permanente
e ricorrente;
e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei corsi
per l'assolvimento dell'obbligo scolastico; f) il sostegno
ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento delle finalità
di cui all'art. 1.
6.La Regione assicura il reinserimento scolastico sociale
e culturale dei figli degli emigrati attraverso interventi
educativi ed integrativi della scuola e della società,
avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla CEE nel
settore specifico e nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge regionale n. 5 del 16-5-1981.
Art. 5 (Destinatari degli interventi)
1.Gli interventi volti a facilitare lo accesso, la frequenza
e la qualificazione del sistema scolastico e formativo sono
attuati in favore degli alunni del le scuole statali e non
statali e dei frequentanti i corsi per adulti comprese le
persone in stato di detenzione, nonchè i minori ospiti
di case di rieducazione ed i minori appartenenti a comunità
di nomadi.
2.Le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza
fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dagli
interventi di cui ai primi quattro commi del precedente
art. 4, da parte dei Comuni.
3.Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi,
all'orario e calendario scolastico delle corrispondenti
scuole statali, nonchè prevedendo la costituzione
degli organi collegiali della scuola ai sensi del D.P.R.
616/1974.
4.Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono dei
servizi previsti nella lett. c) di cui al precedente articolo
sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti
locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni annuali,
secondo la normativa vigente.
Art. 6 (Contribuzione dell'utenza)
1.Gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto concorrono
al costo dei servizi con contributi rapportati alle condizioni
economiche familiari sulla base delle fasce di reddito individuate
dai Comuni.
2.Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro
che frequentano la scuola materna e dell'obbligo le cui
famiglie siano di disagiate condizioni economiche.
3.Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione gli
studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore
ed artistica e dei corsi per adulti volti al conseguimento
di titoli di studio, che versino in condizioni economiche
disagiate.
4. Il piano regionale annuale stabilisce i criteri per l'individuazione
delle fasce di reddito e delle fasce di contribuzione.
Art. 7 (Interventi per studenti capaci e meritevoli)
1.Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche all'interno
della regione sia dell'obbligo che della scuola media di
II grado non presenti nel Comune di residenza e raggiungibili
con eccessivo disagio per mancanza di linee di collegamento
o per tempi di percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti
o semigratuiti in convitti o pensionati compresi quelli
nazionali o ricevere contributi a totale o parziale rimborso
delle spese sostenute per lo alloggio e il vitto fuori della
propria residenza.
2.I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti
per concorso che viene bandito annualmente dal Comune sede
della istituzione scolastica. Il bando di concorso determina
la condizioni ed i requisiti di reddito di merito ed i criteri
di priorità in base alle distanze della scuola dalla
sede di residenza. Il beneficio viene confermato annualmente
sulla base dell'esito positivo degli studi fino al compimento
del corso legale; Possono essere previste eccezioni in casi
di particolare condizione di disagio.
3.Gli interventi di cui al primo comma sono disposti con
priorità in favore degli alunni degli istituti professionali
di Stato.
4.I convitti ed i pensionati annessi agli istituti professionali
di Stato possono essere utilizzati nel periodo estivo per
soggiorni di vacanze di alunni della scuola dell'obbligo;
la Giunta regionale determina le categorie di beneficiari
e le modalità di fruizione del beneficio e assicurerà
le necessarie intese con le autorità scolastiche
competenti.
Art. 8 (Assistenza socio-sanitaria)
1.I servizi di assistenza socio-medicopsichica sono effettuati
dalle Unità Sanitarie Locali in base alla vigente
normativa statale e regionale.
2.Tali servizi devono riguardare:
a) la prevenzione primaria e secondaria
b) l'educazione sanitaria, svolta nelle scuole di ogni ordine
e grado con riferimento a corsi di aggiornamento per in
segnanti, conferenze e seminari per genitori ed alunni;
c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari
al personale delle stesse per gli obblighi di legge.
3.Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori
di handicaps nella comunità scolastica sono attribuiti
strumenti specialistici rispondenti a tal fine.
Art. 9 (Attività svolte direttamente dalla Regione)
1.Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge
meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche
e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata,
nonchè degli operatori scolastici e culturali, la
Regione:
a) cura il collegamento informativo permanente ed il costante
scambio di esperienze con i Distretti scolastici gli organi
collegiali della scuola; lo IRRSAE e le Università
della Regione;
b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere l'effettiva
situazione del sistema scolastico e formativo regionale;
cura la pubblicazione e la diffusione di esse e delle esperienze
didattiche ed educative più significative delle scuole
calabresi;
c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni sui
problemi didattico-formativi e culturali, anche in collaborazione
con le altre Regioni e con Enti ed associazioni regionali
e nazionali di provata competenza;
d) individua le aree destinatarie di interventi prioritari
e realizza un sistema informativo statistico;
e) stipula a favore degli alunni e del personale scolastico
sia della scuola statale che non statale i contratti di
assicurazione. Le assicurazioni coprono ogni infortunio
verificabile nel percorso da casa a scuola e viceversa,
nonché durante le attività scolastiche ed
extrascolastiche promosse dalle scuole;
f) promuove l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori
del sistema formativo regionale d'intesa con L'IRRSAE e
le autorità scolastiche interessate;
g) predispone ed approva i programmi per il diritto allo
studio e provvede alla ripartizione dei fondi tra i Comuni
per il conseguimento delle finalità previste dalla
presente legge;
h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione
didattica,anche con riferimento alle nuove tecnologie educative
e all'informatica, nonché a progetti di crescita
culturale ed educativa, volti a stimolare la formazione
della coscienza civile e democratica con riferimento a temi
di rilevanza sociale quali la mafia, la droga, la pace;
i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della stampa
quotidiana e periodica.
Art. 10 (Compiti delle Province)
1.la Regione delega alle Province le funzioni di promozione
e coordinamento degli interventi di educazione permanente
e ricorrente in particolare per:
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale;
b) attività educative formative per persone che si
trovano all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie
e detentive.
2. Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni e dei
distretti scolastici, formulano un piano annuale tenendo
conto delle indicazioni contenute nel piano regionale per
il diritto allo studio e dei relativi finanziamenti dei
corsi.
3. L'attuazione delle attività di cui ai precedenti
punti a) e b) è di competenza dei Comuni.
Art. 11 (Compiti dei Comuni)
1.Ai Comuni in forma singola o associata compete:
- esercitare le funzioni di cui allo art. 42 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- attuare gli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7
e 18 della presente legge;
- attribuire gli assegni di studio;
- realizzare e programmare l'utilizzazione da parte delle
scuole di strutture extrascolastiche, ricreative, culturali
e sportive; degli strumenti della ricerca e della comunicazione
culturale di laboratori per la sperimentazione scientifica,
per la tecnologia, per le arti visive ed espressione, per
la lettura storica e geo-economica del territorio. 2. I
Comuni singoli o associati possono presentare progetti riguardanti
l'informazione sessuale, la conoscenza dei beni culturali
presenti sul territorio e la sensibilizzazione della popolazione
scolastica ai temi della difesa dell'ambiente.
Art. 12 (Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali)
1.I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con riferimento
alle competenze di cui all'art. 12 del D.P.R. 416/1974,
formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte
di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico,
che presentano entro il mese di febbraio ai Comuni ricadenti
nel proprio territorio, all'Unità Sanitaria Locale
e agli altri Enti, per quanto di loro competenza.
2.Concorrono alla programmazione degli interventi per l'orientamento
professionale.
3.Inviano annualmente all'Assessorato regionale alla P.I.
una relazione dello stato di attuazione del diritto allo
studio ed esprimono indicazioni per il miglioramento dei
servizi e per il loro coordinamento a livello territoriale.
Art. 13 (Piano annuale comunale)
1.I Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte
dei Consigli di Circolo o di Istituto e dei Consigli Scolastici
Distrettuali, deliberano entro il 15 marzo il piano d'interventi
nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico
successivo, tenendo conto delle priorità fissate
dal Programma regionale triennale, delle risorse assegnate
dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci.
2.Copia della deliberazione esecutiva deve essere inviata
alla Regione - Assessorato alla P.I. e alla Cultura - entro
il 30 aprile.
Art. 14 (Piano regionale annuale per il diritto allo studio
e per le iniziative di educazione permanente)
1. L'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura, ricevuti
i piani annuali dei Comuni, sentiti i pareri e le proposte
della Consulta di cui al successivo art. 20, verificata
la rispondenza dei piani e delle proposte alle finalità
della presente legge, sottopone all'approvazione della Giunta
regionale il Piano regionale annuale per il diritto allo
studio e per l'educazione permanente, relativo all'anno
scolastico successivo, sentito il parere della Commissione
del piano.
2. La Giunta regionale provvede all'attribuzione ai Comuni
dei fondi previsti nel Piano regionale entro il 10 settembre,
onde consentire l'attuazione degli interventi, dei progetti
e delle proposte in armonia con la programmazione di Circolo
e di Istituto.
3.Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono
all'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura una documentata
relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti
nell'anno scolastico precedente.
Art. 15 (Uso delle strutture)
1_In attuazione dell'art. 38 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 e della legge n. 517 del 4-8-1977,
art. 12 per conseguire le finalità di cui alla presente,
e per consentire una utilizzazione ottimale delle strutture
scolastiche al servizio della comunità interessata
possono essere stipulate apposite convenzioni tra gli Enti
locali e le autorità scolastiche.
Art. 16 (Modalità di attuazione dei servizi di trasporto)
1.Le esigenze relative al trasporto degli studenti vengono
verificate in apposita conferenza di servizio indetta per
aree territoriali congiuntamente dagli Assessorati regionali
all'Istruzione ed ai Trasporti.
2. Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni
di viaggio per gli studenti che frequentano istituti scolastici
in località diverse da quelle di residenza ed i contributi
ai Comuni per l'acquisto di scuolabus.
3. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere
utilizzati anche fuori del territorio comunale per attività
scolastiche o comunque educative programmate per gli alunni
stessi.
Art. 17 (Servizi di mensa)
1_I servizi di mensa previsti nella presente legge sono
organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola sia in
funzione delle esigenze connesse all'attività didattica,
sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.
2. Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente
dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture e attrezzature
ovvero tramite appalto o convenzione.
Art. 18 (Fornitura di libri e di altri sussidi di uso individuale)
1. I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite degli
organi collegiali della scuola, alla fornitura gratuita
o in comodato o semigratuita, superiore, capaci e meritevoli,
che si trovino nelle medesime condizioni di disagio economico.
2. Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione
di biblioteche di classe.
Art. 19 (Assegni di studio)
1. Al fine di favorire il proseguimento degli studi, da
parte degli alunni capaci e meritevoli delle scuole secondarie
superiori, superando i condizionamenti e gli ostacoli di
natura economica e sociale, sono istituiti assegni di studio
per contribuire alle spese di viaggio, alloggio e mensa.
2. Ogni Comune, secondo le direttive ema nate dalla Regione
e contenute nel piano annuale per l'attuazione del diritto
allo studio, bandisce annualmente apposito concorso e stabilisce
i requisiti per l'individuazione dei beneficiari.
Art. 20 (Consulta regionale per il diritto allo studio e
per l'educazione permanente)
1_È costituita, la Consulta regionale per il diritto
allo studio e per l'educazione permanente, quale organismo
consultivo dell'Amministrazione regionale sulle materie
di cui alla presente legge. La Consulta opera presso l'Assessorato
regionale alla P.I. ed alla Cultura ed è così
composta:
1) dall'Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura che
la presiede;
2) dai tre Provveditori agli Studi della regione o da loro
delegati;
3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico
provinciale, designato dai medesimi;
4) dal Sovrintendente scolastico regionale;
5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province calabresi;
6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo della
Provincia;
7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali della scuola maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente legge
designati dalla Giunta regionale, su conforme parere della
Commissione consiliare competente;
10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo dell'IRRSAE;
11) da tre rappresentanti dei Consigli scolastici distrettuali
designati, uno per ciascuno, dai Provveditori agli studi,
nell'ambito delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali
della provincia;
12) da due rappresentanti del Dipartimento di Scienze della
Educazione della Università della Calabria;
13) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla P.i.
e alla Cultura, con funzioni di Segretario;
14) un rappresentante dell'Ufficio di cui al precedente
art. 3.
2. Per la trattazione di problemi specifici, l'Assessore
al ramo ha facoltà di integrare la Consulta, di volta
in volta, con altri esperti, in numero non superiore a tre.
3. La Consulta si dà un regolamento per il proprio
funzionamento e può articolarsi in commissioni di
lavoro. 4. Ai membri della Consulta fuori sede è
riconosciuto il trattamento di missione, nella misura dovuta
al dirigente di settore.
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
6.La Consulta si intende regolarmente costituita purchè
siano stati nominati la metà più uno dei componenti.
Art. 21 (Edilizia scolastica)
1. La Regione, nell'ambito del piano triennale per il diritto
allo studio, formula un piano di settore per l'edilizia
scolastica.
2. Il piano, definito d'intesa tra gli Assessorati regionali
alla P.I. ed ai LL.PP. prevede:
- un progetto per il risanamento degli edifici scolastici
di proprietà degli Enti locali;
- un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici,
con l'attribuzione di contributi a copertura della spesa
per interessi, sui mutui contratti dai Comuni e dalle Province,
per la costruzione di edifici scolastici.
Art. 22 (Istituzione dei fondi)
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di
interventi per l'attuazione del diritto allo studio unitamente
alla legge di bilancio cui fa riferimento. La Giunta regionale
determina annual mente entro il mese di giugno, su conforme
parere della competente Commissione permanente, i criteri
di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fon di
ai Comuni.
2. Per il conseguimento delle finalità previste dalla
presente legge per l'attuazione del diritto allo studio
sono istituiti:
a) il fondo per l'attuazione degli interventi di competenza
dei Comuni stessi ai sensi del D.P.R. 24-7-1977, n.616 b)
il fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati
alla qualificazione del sistema scolastico;
c) il fondo per la creazione di un sistema formativo integrato.
Art. 23 (Finalizzazione dei fondi regionali)
1. I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle Istituzioni
ed Associazioni possono essere utilizzati soltanto per il
conseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Regione, a mezzo dell'Assessorato alla P.I. esercita
le funzioni di vigilanza e di verifica, al fine di garantire
l'aderenza degli interventi effettuati alle finalità
della presente legge.
3. In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull'attuazione
degli interventi a favore degli alunni delle scuole statali
e non statali, la Regione sulla base delle segnalazioni
delle scuole interessate, rivolge preciso invito al Comune
ad ottemperare ai suoi obblighi nel termine di 60 gg..
4. Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione si
sostituisce al Comune inadempiente ed assegna direttamente
al l'organo gestore della scuola interessata mediante il
piano annuale regionale, dell'anno successivo a quello in
cui si è verificato l'inadempimemto il contributo
non utilizzato in favore degli alunni, conguagliandoli con
quelli dovuti, per lo stesso anno.
5. La sostituzione della Regione al Comune inadempiente
si ripete d'ufficio fino a quando il Comune stesso non si
fa carico con atto formale di provvedere a tutti gli interventi
spettanti nello esercizio delle funzioni attribuitegli.
Art. 24 (Disposizione finale)
1. È abrogata la legge regionale n. 29 del 3-6-1975.
Art. 25 (Disposizione finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in
L. 32 miliardi per l'anno 1985 si provvede con lo stanziamento
previsto al Cap. 3313101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.
2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario
1986 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi
spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun
esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio
della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Calabria. |