REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 26 “DIRITTO ALLO
STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA”.
TITOLO
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina,
in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n.
62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento
per tutta la vita.
2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere
effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti
i gradi del sistema scolastico e formativo.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e ferme restando le funzioni amministrative attribuite
ai Comuni dall'art. 42 del D.P.R. 616/77, promuovono interventi
volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale
diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della
programmazione degli interventi di rispettiva competenza
in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione
delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli
Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo
e delle parti sociali.
Art. 2 Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni
che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi per
il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come
definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62
e fatta salva l'applicazione del comma 7 del medesimo
articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle
autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali,
della libertà di insegnamento e della libertà di scelta
educativa delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi
differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione
delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione,
anche in riferimento all'educazione degli adulti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi,
scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi
e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa
attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati
della popolazione con bassi livelli di scolarità, con
particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei
servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare
disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
TITOLO
II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 3 Tipologia degli interventi
Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio
dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza
alle attività scolastiche e formative:
1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori,
ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16
aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in
situazione di handicap;
6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli
di qualità dell'offerta formativa ed educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1,
numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza
dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra
i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al
comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi
riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni
individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali
contributi.
4. a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e
formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche
presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti
didattici e strumentali per progetti di innovazione e
sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con
particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza
e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole,
nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
c) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione
scolastica
c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta
educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia
del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali,
compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento
del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse,
i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
Art. 4 Borse di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del
sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei
corsi di formazione professionale organizzati da agenzie
formative accreditate ai sensi della legislazione vigente,
la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse
di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono
del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche
e residenti sul territorio regionale.
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 62/2000,
al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico,
le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla
Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite
in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione
di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione
economica annua, determinata secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30
milioni di lire netti (pari a 15.493,71 euro) per un nucleo
familiare di tre componenti, aumentabili in relazione
alla composizione del nucleo stesso.
3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione
economica annua sia compresa fra il limite stabilito al
comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41 euro)
per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili
in relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse
di studio di pari importo, non superiore alla misura massima
prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese
per l'istruzione.
4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari,
l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato
per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di
reddito, che possono essere specificate all'interno dei
limiti di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di
trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso
le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono
all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi
della collaborazione delle scuole.
Art. 5 Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione
di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito
delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi
5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi
provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire
il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione
nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione
di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit
fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli
al proprio percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi
di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici
ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad una
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività gestite sul territorio da
enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità
e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto
con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie
locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso
e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso
la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale
didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo
provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire
e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono alla certificazione,
partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato
ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento,
assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto
richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale
impegnato nel processo di integrazione.
Art. 6 Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati
in favore:
a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di
istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine
del conseguimento di titoli di studio o di certificazione
di competenze;
dei frequentanti i corsi di formazione professionale,
di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati
ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO
III - RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI
PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 7 Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla
presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali, approva gli indirizzi triennali, determinando
complessivamente le risorse regionali, che si sommano
con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone
le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei
limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi
di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione
di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri
sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.
La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi
di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle
Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative
modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra
Regione, Enti locali e scuole.
La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per
assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione
delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi
di cui alla presente legge.
Art. 8 Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite
dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 nel quadro
degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art.
7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello
stesso articolo.
2. Le Province approvano il programma degli interventi,
elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del
sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza,
contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente
legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto
degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione
annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento
degli obiettivi della programmazione.
Art. 9 Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di
cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in
applicazione del principio di partecipazione di cui all'art.
1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale
per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi
di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta
regionale per le politiche a favore delle persone disabili,
alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione
ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo
altresì gli enti di formazione professionale accreditati,
le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente
rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo
settore.
TITOLO
IV - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 10 Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente
legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi
capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che
verranno dotati della necessaria disponibilità in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma
di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31.
Art. 11 Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo
studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione
del sistema formativo integrato".
2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la
presente legge.
Art. 12 Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione
dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi
triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi
secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall'articolo
11.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. |