REGIONE LAZIO
L.R. 30 MARZO 1992, N. 29 (1)
NORME
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art1 (Finalità)
1. La Regione Lazio interviene per rendere effettivo il
diritto allo studio, il definitivo superamento delle condizioni
di analfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità,
nella prospettiva dell'educazione permanente e continua
e, a tal fine, promuove ed attua, in collaborazione con
gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive
competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi di
supporto al sistema educativo.
Art. 2 (Obiettivi)
1. La Regione, in conformità degli indirizzi della
programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalità
di cui al precedente articolo concorre a:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che determinano il condizionamento precoce, l'evasione all'obbligo
scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, l'emarginazione
e l'abbandono scolastico;
b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli,
specie se privi di mezzi;
c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte
degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;
d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo
e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento
nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque
l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro
la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;
e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi,
la piena funzionalità di tutte le scuole, in particolare
di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione
ponga gli alunni in condizioni di disagio;
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992, n.
38 (S.S. n. 3).
f) favorire il definitivo superamento delle condizioni di
analfabetismo e l'elevamento dei livelli di scolarità
della popolazione adulta nonché promuovere ogni altra
attività di promozione educativa nel quadro di un
sistema regionale di educazione permanente e continua diretto
anche a contrastare nuove forme di emarginazione educativa;
g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome e consapevoli
per la prosecuzione degli studi e per i processi di transizione;
h) favorire la circolarità e la diffusione di esperienze
tra le diverse realtà educative con particolare riguardo
ai processi di integrazione europea;
i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli di scolarità,
per le fasce di utenza disagiate o in particolari difficoltà.
Art. 3 (Beneficiari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a favore
degli alunni della scuola materna statale e non statale,
della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori
statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti
dallo Stato. 2. Gli alunni di nazionalità straniera,
gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali
abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici,
possono fruire degli interventi nei limiti e nel rispetto
delle norme dello Stato.
3. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunità Economica
Europea (CEE) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli
alunni di nazionalità italiana nei limiti previsti
dagli accordi e dalle vigenti disposizioni.
TITOLO
II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
CAPO I COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE
Art. 4 (Competenze dei comuni)
1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in
materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali
della scuola nell'ambito delle rispettive
competenze, secondo le modalità previste dalla presente
legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.
2. I comuni deliberano in ordine:
a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce
di utenza disagiate;
c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle
scuole secondarie superiori
d) istituzione di residenze e convitti;
e) servizio mensa scolastica;
f) servizio trasporto;
g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo
studio.
3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed
erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere
didattico e pedagogico in armonia con il calendario scolastico
4. I comuni, d'intesa con i consigli di circolo e d'istituto,
concorrono all'attuazione delle attività integrative
e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato, programmate
nel rispetto della legislazione vigente in materia
5. Per realizzare una migliore funzionalità di servizio
ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per
l'esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti territoriali
del distretto scolastico al quale appartengono secondo le
norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.
142 del 1990, o, nei limiti previsti al capo IX della predetta
legge 142 del 1990, avvalersi della comunità montana.
6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione
territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario
da determinarsi dalla Giunta regionale, su conforme parere
della competente commissione consiliare permanente.
7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento
circoscrizionale.
Art. 5 (Partecipazione degli organi collegiali scolastici)
1. I comuni decidono, d'intesa con il consiglio scolastico
distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica
alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando
il concorso degli organi collegiali della scuola.
Art. 6 (Piano annuale comunale)
1. I comuni o gli organismi da questi delegati, sentiti
i consigli di circolo e di istituto, nonchè il consiglio
scolastico distrettuale, tenuto conto delle necessarie priorità
e delle disponibilità di bilancio, deliberano, entro
il 31 maggio di ogni anno, un piano di intervento nel settore
del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo.
2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro il
termine di cui al primo comma, sulla base di apposita modulistica
predisposta dalla Giunta regionale, deliberano un rendiconto
delle attività svolte nell'anno scolastico precedente.
3. I comuni o gli organismi da questi delegati che intendono
beneficiare degli interventi integrativi di cui al successivo
art. 25, entro gli stessi termini di cui al precedente primo
comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla
Giunta regionale, deliberano il piano finanziario della
gestione relativa al servizio per il quale si chiede l'integrazione.
4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti,
deve essere inviata all'Assessorato regionale competente
in materia di diritto allo studio entro il 30 giugno di
ogni anno.
CAPO II - MODALITÀ E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 7 (Libri e materiale didattico)
1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine alle
procedure per l'acquisto e la distribuzione dei testi scolastici,
forniscono gratuitamente i libri di testo, compresi quelli
per ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio
che frequentano le scuole elementari.
2. Per le classi di scuole elementari che svolgono le sperimentazioni
richiamate nell'art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517,
si osservano le disposizioni nello stesso contenute.
3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale didattico
ad uso individuale, anche a titolo di comodato, tenendo
conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni
economiche della sua famiglia.
4. I comuni provvedono d'intesa con i consigli di circolo
o di istituto nell'ambito di quanto disposto dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
alla fornitura di libri e di sussidi multimediali a favore
delle biblioteche di classe e di istituto, e di materiale
didattico di uso collettivo, nonchè di materiale
diretto a favorire la sperimentazione.
5. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi
multimediali e materiale didattico di uso collettivo utile
allo sviluppo della personalità e al processo di
maturazione proprio dell'età evolutiva.
Art. 8 (Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate)
1. I comuni, nell'ambito della rete territoriale dei servizi
sociali, attivano un servizio diretto a:
a) favorire le attività scolastiche di integrazione
e di sostegno di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto
1977, n. 517;
b) superare i fattori sociali che determinano il condizionamento
precoce;
c) rimuovere le condizioni sociali che impediscono l'assolvimento
dell'obbligo scolastico, o determinano lo scarso rendimento,
la ripetenza, l'emarginazione o favoriscono la dispersione,
l'abbandono;
d) superare condizioni ad alto rischio educativo connesse
con la presenza sul territorio comunale di fasce di utenza
con particolari difficoltà;
e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni minorati,
invalidi e disadattati;
2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente
i comuni possono erogare provvidenze anche economiche correlate
con le condizioni delle famiglie degli alunni.
3. Il servizio di cui al precedente primo comma, ove le
circostanze lo richiedano, può essere integrato con
azioni
di assistenza medico-psichica.
4. Il comune può dotare gli alunni appartenenti alle
categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.
118, o ad altre categorie di portatori di "handicap"
protetti dalla legge, di attrezzature specifiche e materiale
didattico differenziato, riserva di assegni di studio o
di posti in convitto nonchè di mezzi e strumenti
idonei a superare particolari difficoltà individuali,
ivi compreso l'accompagnamento, nonché la realizzazione
di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici.
5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art.
2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono garantite le provvidenze
di cui all'art. 28 della legge stessa.
6. I comuni, d'intesa con i competenti organi collegiali
della scuola, promuovono la realizzazione di corso di italiano
e di informazione socio-economica diretti a favorire la
piena integrazione degli alunni appartenenti a gruppi etnici
con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi
gli immigrati e le altre categorie contemplate dal decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
in legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Art. 9 (Mense scolastiche)
1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni
che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle
dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione
del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio può
essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono
attività scolastiche per le quali l'orario si protrae
alle ore pomeridiane. 2. Per gli alunni delle scuole secondarie
superiori si terrà anche conto delle condizioni di
disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione
alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono
essere utilizzati. 3. Il comune può gestire il servizio
o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione
con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni,
o mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione
del servizio. 4. L'intervento viene effettuato con il concorso
finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro
condizioni economiche. 5. Della mensa scolastica può
usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza
degli alunni durante il suo svolgimento, purchè concorra
al costo del servizio.
6. Il servizio mensa può essere effettuato anche
con forme sostitutive purchè idonee ad assicurare
la frequenza alle attività didattiche.
Art. 10 (Servizio trasporto)
1. Il servizio trasporto deve essere attuato in favore degli
alunni:
a) che frequentano le scuole materne;
b) che frequentano le scuole dell'obbligo;
c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli
orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la
possibilità di una frequenza regolare;
d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge
30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori
di "handicap" protetti dalla legge.
2. Il servizio può essere costituito, in tutto o
in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle spese
di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze.
Art. 11 (Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie
superiori)
1. I comuni possono istituire assegni di studio a favore
degli alunni residenti nel proprio territorio, iscritti
a scuole secondarie di secondo grado.
2. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono conferiti
mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:
a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria
di secondo grado;
b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio;
c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità
alla classe successiva.
3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio
da mettere a concorso, il loro importo, le modalità
di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli,
i quali devono tenere conto del merito scolastico e delle
condizioni economiche e sociali della famiglia.
4. L'assegno di studio non è cumulabile con altri
assegni o borse di studio, con il posto gratuito in convitto,
anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni,
nonchè con altri benefici previsti dalla presente
legge. All'alunno è data facoltà di opzione.
Art. 12 (Residenze e convitti)
1. I comuni, per consentire la frequenza di scuole secondarie
superiori presenti nel territorio comunale, possono istituire,
anche mediante convenzioni, residenze e convitti riservati
ad alunni provenienti da altri territori con rette a carico
dei comuni di residenza dell'alunno, secondo le norme indicate
nei commi successivi.
2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati,
sia pubblici che privati, che possono consistere anche in
contributi in danaro, sono assegnati mediante concorso per
titoli al quale possono partecipare gli alunni delle scuole
secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune
di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza,
si trovino nella necessità di stabilirsi nel comune
ove ha sede la scuola frequentata.
3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento dei
posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi in danaro
e per lo svolgimento del relativo concorso.
4. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli deve
tenersi conto del merito scolastico e delle condizioni economiche
delle famiglie degli alunni.
5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche
per l'assegnazione di posti presso i convitti nazionali,
educandati femminili e convitti annessi a scuole statali
aventi sede nella Regione.
CAPO III - FINANZIAMENTI
Art. 13 (Ripartizione fondi)
1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni,
ai sensi degli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente
ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto della
somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente,
dei frequentanti le scuole in ogni ordine e grado ubicate
nel territorio comunale, della popolazione residente in
età scolare, della polazione residente in centri,
nuclei urbani e case sparse, delle fasce di utenza disagiate
presenti sul territorio comunale.
2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle somme
di cui al comma 1 è disposta dalla Giunta regionale
ed opera sull'85 per cento dei fondi disponibili.
3. Il restante 15 per cento dei fondi è utilizzato
per finanziare gli interventi di cui agli artt. 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26(2).
Art. 14 (Omissis) (3).
TITOLO
III - INTERVENTI REGIONALI
CAPO I - COMPETENZA
Art. 15 (Competenze regionali)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al
precedente art. 1, la Regione promuove ed attua:
a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti ai
servizi previsti dalla presente legge e dei docenti della
scuola materna comunale;
b) interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei
livelli di scolarità e di promozione educativa;
c) iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto
conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi
operativi dei consigli scolastici distrettuali; d) assicurazione
dei beneficiari di cui al precedente art. 3 per gli eventi
dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche
ed al trasporto;
e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione
tecnica e professionale;
f) interventi in favore dei comuni per l'adeguamento e il
potenziamento delle attrezzature necessarie per il funzionamento
delle cucine e dei refettori scolastici;
g) interventi in favore dei comuni per dotare gli stessi
di scuolabus;
h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature
specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento
in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione
di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici;
i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi
dagli stessi erogati ai sensi del precedente art. 4;
l) interventi per favorire la circolarità e l'interscambio
di esperienze tra le diverse realtà educative;
m) ogni altro intervento ritenuto utile per il raggiungimento
delle finalità della presente legge.
2. L'onere per gli interventi previsti nel presente articolo,
aggiuntivi rispetto alle funzioni attribuite agli enti locali
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, dovrà essere contenuto nei limiti
stabiliti al terzo comma del successivo art. 38.
CAPO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 16 (Iniziative di aggiornamento)
1. Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione
degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente
legge sono attuate d'intesa con i comuni interessati sulla
base di progetti a livello distrettuale.
2.La Regione, d'intesa con i comuni interessati, predispone
adeguati progetti per l'aggiornamento culturale e professionale
dei docenti della scuola materna comunale.
3. I progetti di cui al presente articolo, redatti per obiettivo
e per figure professionali omogenee, tengono conto dei livelli
professionali e dell'assetto organizzativo e funzionale
dei servizi e sono diretti a migliorare le condizioni di
fruibilità dei servizi stessi in coerenza con le
indicazioni previsti dal piano annuale di cui al successivo
art. 35.
4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita
la competente commissione consiliare permanente.
Art. 17 (Educazione permanente)
1. Gli interventi in materia di educazione permanente, ricorrente
e continua, attuati in forma progettuale, sono diretti a
favorire lo sviluppo e la crescita educativa dei cittadini,
anche mediante processi mirati all'elevamento dei livelli
di scolarità e al superamento dell'analfabetismo.
2. I progetti di cui al comma precedente, articolati per
aree culturali, privilegiano i territori a rischio educativo
e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti
dal piano annuale di cui al successivo art. 35.
3. Per ciascun progetto, dovrà essere indicato:
a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi;
b) il numero e la tipologia dei destinatari;
c) la durata ed i tempi di realizzazione;
d) i soggetti coinvolti e le figure professionali degli
operatori o dei relatori;
e) il costo per gli operatori o relatori, per i sussidi
didattici e per l'organizzazione generale;
f) i criteri di valutazione e di efficacia.
4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita
la competente commissione consiliare permanente.
5. Tra gli interventi di cui al presente articolo rientrano
anche le iniziative a sostegno della frequenza di corsi
di studio di rilevante valore educativo promossi da istituzioni
nazionali o internazionali cui possono accedere giovani
del territorio del Lazio.
6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma, provvede
la Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dal
piano annuale di cui al successivo art. 35
Art. 18 (Realizzazione progetti)
1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui
ai precedenti artt. 16 e 17, provvede direttamente la Regione
anche con affidamenti a enti pubblici o privati.
2. Ove si proceda mediante affidamenti il rapporto sarà
regolato da apposito contratto, il cui schema tipo è
approvato dalla Giunta regionale, contenente:
a) oggetto dell'affidamento;
b) tempi e modi di realizzazione;
c) importo, nei limiti della vigente normativa in materia,
della cauzione e modalità di restituzione;
d) modalità di pagamento del corrispettivo;
e) entità delle anticipazioni e modalità di
recupero delle stesse;
f) penali.
3. I provvedimenti di affidamento sono adottati dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente, e i relativi contratti sono stipulati secondo
quanto previsto dall'art. 17 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e controfirmati dall'Assessore regionale
competente in materia di diritto allo studio.
4. Alla individuazione dei contraenti si procede mediante
trattativa privata da farsi, con non meno di tre soggetti
per gli enti privati o direttamente con l'ente pubblico
interessato, mediante invio ai contraenti stessi dello schema
di contratto, con invito a restituirlo munito con la propria
firma e con l'offerta del prezzo per il quale sono disposti
ad eseguire l'incarico.
5. Per progetti di rilevante interesse scientifico-educativo
i contraenti possono essere individuati secondo le procedure
di gara previste dalla legislazione vigente.
6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo
non si fa luogo all'approvazione del contratto stesso.
7. Per i contratti stipulati ai sensi del presente articolo
non si fa luogo allapprovazione del contratto stesso.
8. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga affidata
a terzi, l'approvazione dello stesso può avvenire
con il medesimo provvedimento di affidamento per la realizzazione
di cui al precedente terzo comma.
Art. 19 (Promozione e diffusione esperienze educative)
1.La Regione, d'intesa con i competenti organi collegiali
scolastici, al fine di favorire la più ampia diffusione
delle esperienze educative, con articolare riguardo ai processi
di integrazione europea, promuove e sostiene la effettuazione
di scambi di esperienze sia nell'ambito del territorio nazionale
che, previe intese con il ministero degli Affari Esteri,
con realtà educative di paesi esteri.
2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attivate
sulla base di specifici progetti da presentarsi entro il
30 giugno di ciascun anno all'Assessorato regionale competente
in materia di diritto allo studio da parte delle istituzioni
scolastiche interessate. 3. Ciascun progetto, redatto in
coerenza con le indicazioni contenute nel piano pluriennale
di cui al successivo art. 34, a pena di non ammissibilità,
dovrà riportare:
a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante
dell'istituto proponente;
b) obiettivi che si intendono perseguire;
c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante
l'istituto di destinazione, completa degli elementi identificativi
della realtà educativa con la quale si intende operare
lo scambio. Per le istituzioni scolastiche estere, la predetta
lettera di intenti deve recare il visto della locale autorità
consolare italiana;
d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno; e) numero
e qualifica professionale degli eventuali accompagnatori;
f) durata e periodo di svolgimento;
g) modalità di valutazione dei risultati conseguiti;
h) copia conforme della deliberazione, adottata dal competente
organo collegiale, di approvazione del progetto e di definizione
del previsto piano finanziario di spesa con la indicazione
anche di eventuali entrate;
i) nulla-osta rilasciato dalla amministrazione scolastica
competente per territorio.
4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti sulla
base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo
art. 35, è disposta dalla Giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare permanente.
Art. 20 (Orientamento educativo)
1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome e consapevoli
la Regione, in coerenza con l'indirizzo culturale prevalente
che vede l'orientamento quale processo educativo che si
sviluppa all'interno del sistema scolastico, tenuto conto
delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi
dei consigli scolastici distrettuali:
a) realizza un sistema informativo diretto a supportare
il processo educativo che si sviluppa all'interno del sistema
scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche
e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;
b) effettua la raccolta e diffusione di informazioni quantitative
e qualitative dirette all'utenza istituzionale ed a quella
finale; c) provvede all'elaborazione di sussidi orientativi
ed alla loro diffusione anche attraverso i mezzi telematici;
d) promuove, in collaborazione con la competente amministrazione
scolastica, iniziative per la realizzazione di processi
orientativi a carattere sperimentale e innovativo da acquisire
al sistema informatico regionale;
e) promuove, la realizzazione di sistemi informativi locali,
interconnessi con il sistema informativo regionale, che
costituiscano punti di ripetizione delle informazioni disponibili,
e, al contempo, di acquisizione delle informazioni da immettere
nel predetto sistema informativo regionale;
f) attua e promuove centri di studio, nell'ambito del sistema
informativo di cui alla precedente lettera a), dotati di
sussidi multimediali diretti ad evidenziare agli utenti
le condizioni ottimali di fruibilità delle informazioni
disponibili;
g) sostiene, anche con interventi finanziari, le attività
di orientamento promosse dai distretti scolastici.
2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attivate
in modo da favorire la loro integrazione con le corrispondenti
attività previste nell'ambito del diritto allo studio
universitario.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente
primo comma, la Giunta regionale può avvalersi della
collaborazione delle università, degli istituti di
ricerca, dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione
dei lavoratori) e di altri soggetti che operano nel campo
dell'orientamento educativo.
4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni previste
dal piano annuale di cui al successivo art. 35, provvede
all'assegnazione ed all'erogazione dei finanziamenti ai
distretti scolastici diretti a sostenere le attività
di orientamento da questi promosse.
Art. 21 (Istruzione tecnica e professionale)
1 Al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica
e professionale, la Giunta regionale, sulla base dei criteri
previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35
e d'intesa con gli organi collegiali scolastici interessati:
a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare in
favore degli istituti tecnici e professionali per l'acquisto
di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità
alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale
28 maggio 1975;
b) determina l'ammontare dei contributi da assegnare ai
distretti scolastici per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche,
da effettuarsi in conformità alle norme di cui all'art.
34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, da utilizzare
nell'ambito delle strutture scolastiche presenti nel territorio
di competenza per sviluppare l'istruzione tecnica e professionale;
c) provvede alla realizzazione, anche mediante affidamenti
a terzi, di sussidi multimediali, da assegnare in uso gratuito
agli istituti tecnici e professionali e dai distretti scolastici,
destinati a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione
tecnica e professionale.
Art. 22 (Assicurazione)
1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio gli alunni
delle scuole di cui al precedente art. 3, iscritti negli
appositi registri scolastici previsti dalle norme vigenti,
nonchè il personale incaricato della vigilanza degli
stessi durante il trasporto.
2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi
all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel
corso delle attività didattiche o di attività
culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità
scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario
extrascolastico inclusi i percorsi per accedere alle attività
stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque
parte del mondo; copre altresì i rischi connessi
al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza con
qualsiasi mezzo avvenga.
3. Alla stipula della polizza di cui al precedente primo
comma, provvede la Giunta regionale.
Art. 23 (Contributi per acquisto scuolabus)
1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano
annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore
dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto
di scuolabus per il trasporto alunni.
2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia l'acquisto
di scuolabus destinati al trasporto degli alunni:
a) della scuola materna e di quella dell'obbligo;
b) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge
30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori
di "handicap" e protetti dalla legge;
c) residenti in zone che, in relazione alla distanza ed
agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non permettano
la regolare frequenza. 3. I comuni che intendono beneficiare
dell'intervento di cui al presente articolo, entro il 31
maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio
di trasporto attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano
sullo stato del fabbisogno dei mezzi di trasporto per l'anno
scolastico successivo sulla base di apposita modulistica
predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione
dovrà essere inviata all'Assessorato regionale competente
in materia di diritto allo studio entro il successivo 30
giugno.
4 L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente.
5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune è
disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con
la quale l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.
Art. 24 (Contributi per acquisto attrezzature per cucine
e refettori scolastici)
1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano
annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore
dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto
di attrezzature per cucine e refettori scolastici.
2. L'intervento di cui al presente comma privilegia l'acquisto
di attrezzature destinate alle mense per gli alunni:
a) delle scuole materne ad orario completo;
b) delle scuole dell'obbligo autorizzate ad effettuare la
sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato.
3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di
cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno,
avuto presente l'andamento del servizio mensa attuato nell'anno
scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno
delle cucine e dei refettori scolastici per l'anno scolastico
successivo sulla base di apposita modulistica predisposta
dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovrà
essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia
di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno.
4. L'intervento di cui al presente articolo, al fine di
realizzare una riduzione dei costi connessa ad una migliore
funzionalità, favorisce le richieste dirette ad organizzare
il servizio mensa che preveda l'impiego di cucine centralizzate.
5. L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente. 6. L'erogazione della somma assegnata a ciascun
comune è disposta dietro invio della deliberazione
esecutiva con la quale l'amministrazione comunale provvede
all'acquisto.
Art. 25 (Interventi integrativi)
1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute
nel piano annuale di cui al successivo art. 35, assegna
ed eroga i finanziamenti previsti nel piano stesso in favore
dei comuni ad integrazione dei fondi assegnati ai sensi
del precedente art. 13, avuto presente il piano finanziario
della gestione del servizio oggetto di intervento:
a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione
scolastica correlata al volume dei servizi erogati;
b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto alla
domanda di fruizione correlata al servizio erogato;
c) per gli interventi di cui al precedente art. 8 in rapporto
al numero dei fruitori correlato con il totale degli appartenenti
alle fasce di utenza disagiata in età scolare.
2. I dati di riferimento per la determinazione dei valori
di cui al comma precedente, sono rappresentati da quelli
relativi all'anno scolastico precedente desunti dal rendiconto
di cui al secondo comma del precedente art. 6.
3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione
ed erogazione dei finanziamenti a favore dei comuni per
il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti
annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati
convenzionati sulla base di criteri previsti nel piano annuale
di cui al successivo art. 35.
4. In carenza di interventi da parte dei comuni e sulla
base dei criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo
art. 35, la Giunta regionale fornisce di attrezzature specialistiche
che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali
di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne
facilitino gli accessi ai locali scolastici.
5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di
cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed
eroga i finanziamenti in favore dei comuni per far fronte
a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la localizzazione
sul territorio comunale di strutture specializzate operanti
in favore delle categorie rientranti tra quelle previste
dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre
categorie di portatori di "handicaps" protetti
dalla legge.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente, determina l'ammontare dell'incentivo
finanziario da attribuire ai comuni che, nei modi di legge,
si sono associati per la gestione dei servizi di cui alla
presente legge, nonchè la ripartizione tra i comuni
stessi.
7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di
cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed
eroga i finanziamenti in favore dei comuni per l'attuazione
di specifici progetti straordinari diretti al superamento
di particolari difficoltà connesse con la presenza
sul territorio comunale di rilevanti fasce di utenza disagiate
o ad alto rischio educativo, ovvero di nomadi, di stranieri
o delle altre categorie contemplate dal decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in
legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Art. 26 (Documentazione e bollettino di informazione)
1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui alla
presente legge meglio rispondenti alle necessità
ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e
della popolazione adulta interessata:
a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del sistema
educativo correlati con i caratteri strutturali ambientali
e sociali;
b) attiva un sistema di osservazione permanente della dispersione
scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo; c) cura
la socializzazione dei dati stessi, assicurandone la circolarità,
con apposito bollettino di informazione;
d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni
e congressi.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma precedente,
può avvalersi anche degli istituti di ricerca di
cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti
delegati, nonchè di enti pubblici e di altri soggetti
professionalmente idonei.
CAPO III - DELEGA E FUNZIONI
Art. 27 (Delega di funzioni amministrative alle province)
1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17
e 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
aggiornamento educativo e di educazione permanente di cui
ai precedenti artt. 16, 17 e 18, nonchè in materia
di promozione e diffusione esperienze educative e di istruzione
tecnica e professionale di cui agli artt. 19 e 21 (4).
1.bis. E' altresì delegato alle province l'esercizio
delle funzioni di cui agli artt. 13, 23, 24 e 25, nonchè,
in regime di sussidiarietà, le funzioni di cui agli
artt. 20 e 26 (5). 2. A tal fine nei predetti articoli gli
organi regionali, sono sostituiti con i corrispondenti organi
dell'amministrazione provinciale.
3. Le funzioni di cui al precedente primo comma sono esercitate
nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo
emanati dal Consiglio regionale e delle direttive di attuazione
ed organizzazione impartite dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68,
nonchè dei criteri previsti dal piano annuale di
cui al successivo art. 35.
Art. 28 (Vigilanza e controllo nell'esercizio delle funzioni
delegate)
1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle funzioni
delegate, sono esercitate dalla Regione nella forma stabilita
dall'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, della
citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere
trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.
Art. 29 (Personale per l'esercizio delle funzioni delegate)
1. La Giunta regionale può provvedere, con propria
deliberazione, al comando di un contingente di personale
regionale presso gli enti delegati a norma della presente
legge, sulla base di specifiche esigenze connesse con l'esercizio
delle funzioni delegate.
Art. 30 (Assegnazione dei mezzi finanziari per l'esercizio
delle funzioni delegate)
1. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale, di
cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna i
finanziamenti in favore delle amministrazioni provinciali
destinati all'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 31 (Potere sostitutivo e revoca della delega)
1. In caso di persistente inattività degli organi
provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta
regionale esercita il potere sostitutivo in conformità
a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 68.
2. Per l'eventuale revoca della delega, da adottare a norma
dell'art. 42 dello Statuto regionale, anche nei confronti
della sola amministrazione provinciale inadempiente, si
osservano le disposizioni di cui all'art. 14 della citata
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.
Art. 32 (Deroga alle procedure per la delega delle funzioni)
1. La delega di cui al precedente art. 27 è conferita
in deroga alle disposizioni previste dall'art. 10 della
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l'esperienza
già consolidata con i piani di intervento in materia
attuati con il concorso delle amministrazioni provinciali.
Art. 33 (Modalità di programmazione)
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità
di cui all'art. 1 della presente legge, adotta il metodo
della programmazione attraverso la predisposizione di piani
pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal
capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.
2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento
con gli obiettivi e le linee determinati dal piano regionale
di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale
e dai programmi socio-economici provinciali di cui alla
predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche
del mondo del lavoro e della produzione, anche sulla base
delle indicazioni e delle rilevazioni dell'Osservatorio
regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale
13 aprile 1985, n. 46.
Art. 34 (Piano pluriennale)
1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio
regionale, una proposta di "Piano pluriennale degli
interventi per il diritto allo studio e per l'educazione
permanente", predisposta secondo le procedure previste
dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17,
entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento.
2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall'art.
14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:
a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale,
allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale degli
interventi in favore del diritto allo studio e dell'educazione
permanente;
b) le priorità degli interventi, riferite al quadro
territoriale;
c) le risorse da impiegare, il cui ammontare a carico del
bilancio regionale dovrà essere contenuto entro gli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per i capitoli
di spesa di cui al successivo art. 38.
3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata
da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sugli
interventi per il diritto allo studio e per l'educazione
permanente attivati nell'ambito del piano pluriennale precedente.
Art. 35 (Piano annuale)
1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, sentita
la competente commissione consiliare permanente, approva
il "Piano annuale degli interventi per il diritto allo
studio e per l'educazione permanente" per l'anno scolastico
successivo, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche
indicate nel piano pluriennale.
2. Nel piano annuale devono essere precisati:
a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale;
b) le priorità degli interventi, riferite al quadro
territoriale;
c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate
alle province;
d) gli interventi in materia di orientamento educativo;
e) i criteri di intervento per lo sviluppo e perfezionamento
dell'istruzione tecnica e professionale;
f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati ai
comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo II,
articolati per ciascun servizio, erogati dai comuni stessi;
g) i criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni per il
conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti
annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati
convenzionati;
h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni di
rilevante squilibrio connesse con la presenza sul territorio
comunale di strutture specializzate che operano in favore
delle categorie rientranti tra quelle previste dall'art.
2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie
di portatori di "handicaps" protetti dalla legge;
i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus;
l) i criteri di intervento per l'acquisto di attrezzature
per cucine e refettori scolastici;
m) i criteri di intervento per favorire la circolarità
e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà
educative.
3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano
pluriennale, è autorizzata ad approvare il piano
annuale secondo le procedure di cui al precedente primo
comma.
Art. 36 (Omissis) (6).
Art. 37 (Attribuzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed
indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi
conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge e per la programmazione dei
relativi interventi;
b) realizza un sistema informativo e statistico di settore,
assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento
dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse
regionale ed elabora analisi specifiche, assicurandone la
circolarità e la socializzazione anche mediante pubblicazione
con i diversi supporti disponibili;
c) impartisce le direttive per la raccolta ed il trattamento,
anche con sistemi automatizzati, dei dati da assumere a
supporto della programmazione degli interventi;
d) predispone la modulistica di riferimento per l'acquisizione
dei dati relativi ai servizi attivati dai comuni e per la
rilevazione della dispersione scolastica, dell'abbandono
e dell'analfabetismo, nonchè per gli interventi integrativi
di cui al precedente art. 25;
e) approva sentita la competente commissione consiliare
permanente, i piani di attività degli istituti professionali
di Stato;
f) esprime parere sulla istituzione di scuole statali materne,
elementari, secondarie ed artistiche;
g) approva l'ordine vincolante di priorità per la
programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi
relativo agli istituti professionali da istituire dallo
Stato;
h) formula, d'intesa con la competente commissione consiliare
permanente, le proposte di distrettualizzazione del territorio
regionale; i) promuove la realizzazione di intese con le
competenti autorità scolastiche per un integrato
utilizzo delle strutture educative per le finalità
di cui alla presente legge.
Titolo
IV - NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 38 (Norme finanziarie)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente
legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate
nello stato di previsione della spesa del bilancio dei singoli
esercizi ai sensi del successivo comma.
2. La spesa per gli interventi indicati nel comma 1, fissata
annualmente con legge di bilancio, è iscritta la
capitolo di nuova istituzione n. 44102 con la seguente denominazione:
"Assegnazione alle province dell'esercizio delle funzioni
delegate, in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)"
alla cui copertura per l'anno 1998 si provvede mediante
riduzione, per l'importo di lire 29.478.734.100, del capitolo
n. 44101 che viene conservato in bilancio per la sola gestione
dei residui e per il completamento dei piani per il diritto
allo studio 1996/97 e 1997/98 (7).
3. La Regione è, altresì, autorizzata ad integrare
i predetti finanziamenti nella misura minima del 15 per
cento a valere sulle proprie risorse per l'imputazione delle
seguenti spese: a) interventi di orientamento educativo
e attività di supporto (art. 20 e 26) (8);
b) assicurazione alunni (art. 22) (8); c) interventi diretti
della Regione (art. 37) (8);
e) (Omissis) (9); f) (Omissis) (9); g) assegnazione alle
province per l'esercizio delle funzioni delegate (art. 30).
4. Lo stanziamento per i predetti interventi verrà
annualmente iscritto al cap. n. 15001 del bilancio regionale.
Art. 39 (Assetto organizzativo)
1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvederà alla riorganizzazione del 37^ settore:
diritto allo studio, di cui alla tabella b) allegata alla
legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.
2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, dovranno
essere rideterminate le competenze degli uffici del citato
37^ settore e delle relative sezioni.
Art. 40 (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono abrogate le leggi regionali:
a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: "Scioglimento
dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica";
b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: "Norme per
l'attuazione del diritto allo studio";
c) 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: "Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 18 settembre 1979
(n. 78; n.d.r:) recante "Norme per l'attuazione del
diritto allo studio";
d) 12 dicembre 1989, n. 76, concernente: "Utilizzazione
fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni
di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Art. 41 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il
rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6
dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data
di invio della modulistica predisposta dalla Giunta regionale.
Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 aprile 1992, n. 10 (S.O.
n. 10).
(2) Articolo già modificato dall'art. 25 della legge
regionale 22 maggio 1997, n. 11 e così sostituito
dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale
18 maggio 1998, n. 14.
(3) Soppresso dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio
1997, n. 11.
(4) Comma così modificato dall'art. 25 della legge
regionale 22 maggio 1997, n. 11.
(5) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), della
legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
(6) Articolo abrogato dall'art. 32 della legge regionale
7 agosto 1998, n. 38.
(7) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera
c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
(8) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1,
lettera d, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
9) Lettere soppresse dall'art. 25 della legge regionale
22 maggio 1997, n. 11. |