REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE. 20 MAGGIO 1980, N. 23 NORME IN MATERIA
DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
TITOLO
I - FINALITA' DELLA LEGGE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Art. 1. (Obiettivi)
La Regione Liguria con la presente legge disciplina le funzioni
amministrative di assistenza scolastica, attribuite ai comuni
ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in modo da perseguire
in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2, 33
e 34 della Costituzione e nell'art. 4 dello Statuto regionale
le seguenti finalità:
a) rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale
che determinino il condizionamento precoce, l'evasione dall'obbligo
scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, il disadattamento,
l'emarginazione, il mancato proseguimento degli studi oltre
la scuola dell'obbligo;
b) garanzia della prosecuzione degli studi agli studenti
capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;
c) compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti
e accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione per
l'elevamento dei livelli di scolarità della popolazione
adulta;
d) inserimento, mediante adeguato sostegno delle normali
strutture scolastiche degli alunni minorati fisici, psichici
e sensoriali per favorirne il recupero e la socializzazione.
La Regione promuove altresì il coordinamento a livello
territoriale dei servizi per il diritto allo studio coi
servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi, ricreativi,
del trasporto pubblico e con gli interventi di edilizia
scolastica valorizzando l'apporto degli organi collegiali
della scuola di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive
modificazioni. Gli interventi di cui alla presente legge
sono destinati agli alunni delle scuole materne, dell'obbligo
e di istruzione secondaria superiore, statali e non statali.
Art. 2. (Interventi primari)
Le funzioni di assistenza scolastica sono svolte dai Comuni,
singoli e associati, secondo le seguenti tipologie:
a) trasporto o facilitazione di viaggio;
b) refezione, mense, o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della
scuola elementare ed assegnazione di libri di testo, anche
a titolo di comodato, agli studenti della scuola media e
degli istituti di istruzione secondaria superiore;
d) iniziative a favore dei giovani, degli adulti e dei lavoratori
studenti che frequentano scuole o corsi per il compimento
dell'obbligo scolastico e per la prosecuzione degli studi
di orientamento musicale;
e) fruizione di convitti annessi agli istituti scolastici;
f) provvidenze integrative per alunni in difficoltà
fisiche, psichiche e sensoriali;
g) attribuzione di assegni di studio, volti ad assicurare
il proseguimento degli studi per gli alunni capaci e meritevoli;
h) Ogni altra iniziativa volta a favorire l'attuazione del
diritto allo studio.
Art. 3. (Interventi complementari)
I Comuni, singoli o associati, possono inoltre attuare i
seguenti interventi complementari:
a) sostegno alle attività intese a favorire l'adempimento
scolastico ed il superamento di situazioni di ripetenza,
scarso rendimento ed emarginazione;
b) conferimento di posti gratuiti o semigratuiti presso
strutture residenziali;
c) acquisto di scuolabus e di attrezzature necessarie per
il funzionamento delle mense scolastiche;
d) promozione e finanziamento di forme di assicurazione
a favore degli alunni e del personale di vigilanza per gli
eventi dannosi connessi alle attività scolastiche,
parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico,
in carenza di altre forme assicurative. Art. 4. (Attività
della Regione)
Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente
legge meglio rispondenti alle necessità ambientali,
socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione
adulta interessata e
al fine di assicurare agli alunni stessi prestazioni uniformi
in tutto il territorio regionale, la Regione dispone gli
interventi di sua competenza sulla scorta dei dati rilevati
dalla stessa e di quelli forniti dai Comuni, tenuto conto
delle proposte dei consiglio scolastici distrettuali e provinciali,
e promuove le opportuno forme di collaborazione.
A tale scopo la Regione:
a) promuove riunioni annuali (1) dei Consiglio scolastici
distrettuali e provinciali per verificare la rispondenza
alle esigenze dei Comuni e delle scuole dei criteri adottati
dalla Regione e dai Comuni per l'attuazione degli interventi
previsti dalla presente legge, nonché per acquisire
proposte e indicazioni ai fini della determinazione degli
interventi regionali; b) mette a disposizione dei comuni,
dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, ogni
utile elemento in suo possesso per favorire lo svolgimento
delle funzioni di assistenza scolastica.
TITOLO
II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 5. (Individuazione dei Comuni competenti)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge
nei confronti degli alunni che frequentano le scuole materne,
dell'obbligo e degli Istituti di istruzione secondaria superiore
situati nei rispettivi territori, salvo quelle concernenti
il trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo,
i convitti, le strutture residenziali, gli assegni di studio
che vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati,
nel cui territorio risiedono gli alunni stessi;
Art. 6. (Adempimenti dei Comuni)
I Comuni:
- decidono, sentiti i Consigli scolastici distrettuali,
le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione
di servizi di propria competenza, assicurando il concorso
degli organi collegiali della scuola;
- assicurano, comunque, l'effettuazione dei servizi nel
rispetto dei tempi della frequenza scolastica e nei limiti
della disponibilità di bilancio;
- attuano la partecipazione con l'osservanza delle norme
di legge e di regolamento che disciplinano il decentramento
e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del
Comune.
Per garantire la realizzazione dell'assistenza scolastica
secondo le norme della presente legge, possono essere stipulate
convenzioni su iniziativa dei Comuni o dei soggetti gestori
delle scuole non statali.
La Giunta regionale, con il parere della Commissione consiliare
competente, promuove e coordina la stipulazione e l'unificazione
delle convenzioni.
I Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre
di ogni anno una documentata relazione sulle attività
svolte nell'anno scolastico precedente unitamente ad ogni
altra informazione utile per la determinazione degli interventi.
Art. 7. (Criteri per l'esercizio delle funzioni)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge
con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) i programmi degli interventi e la ripartizione dei fondi
disponibili tra le diverse scuole ed istituti devono essere
predisposti tenendo conto delle proposte formulate dai distretti
scolastici a norma dell'art. 12 del d.P.R. 31 maggio 1974,
n. 416, anche al fine di realizzare, nel modo più
economico possibile, interventi che assicurino agli studenti
prestazioni uniformi su tutto il territorio distrettuale;
2) l'individuazione delle condizioni economiche degli alunni
viene effettuata tenendo conto sia del reddito complessivo
del nucleo familiare sia del numero dei componenti il nucleo
stesso;
3) la prestazione dei servizi, al fine di una maggiore efficienza,
economicità ed uniformità di trattamento,
può essere attuata attraverso intese o forme associative
tra i Comuni, particolarmente per il servizio di trasporto
degli alunni della scuola materna e dell'obbligo, quando
ad una stessa scuola affluiscono alunni provenienti da Comuni
diversi; 4) gli interventi previsti dalla presente legge
riguardanti gli alunni delle scuole e degli istituti non
statali sono attuati con le rappresentanze delle componenti
della comunità scolastica.
Art. 8. (Rapporti tra Comuni e scuole)
La rendicontazione da parte delle scuole dei fondi ad esse
assegnati viene presentata unitamente ad una relazione sugli
interventi effettuati nell'anno scolastico precedente, entro
la data indicata dai Comuni.
TITOLO
III - MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE
DEI COMUNI
Art. 9. (Trasporto)
Il servizio di trasporto è attuato a favore degli
alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da
località, frazioni o comuni diversi da quello ove
ha la sede la scuola frequentata, sempre che sussistano,
o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi di pubblico
trasporto, obiettive difficoltà di accesso alla scuola.
Il servizio per e essere tendenzialmente gratuito e viene
svolto direttamente dai Comuni o mediante concessione di
contributi alle scuole.
Gli interventi a favore degli studenti delle scuole e degli
istituti di istruzione secondaria superiore provenienti
da comuni diversi da quelli ove ha la sede la scuola frequentata,
consistono in un concorso nelle spese di trasporto attribuendo
la precedenza agli studenti che versano in condizioni economiche
disagiate; gli interventi sono effettuati mediante le scuole.
Art. 10. (Refezione e mensa)
Il servizio di refezione per gli alunni della scuola materna
e dell'obbligo è prestato anche a favore degli alunni
che si trovano in condizioni di disagio per il rientro alla
propria abitazione e che permangono nelle sedi scolastiche
in attuazione della scuola a tempo pieno, del doposcuola
o di attività integrative; la refezione è
gratuita è semigratuita in relazione alle condizioni
economiche disagiate degli alunni.
A favore degli studenti delle scuole degli istituti di istruzione
secondaria superiore è previsto il servizio di mensa
o la corresponsione di un concorso nelle spese sostenute
per i pasti dei singoli studenti che si trovino in difficoltà
per il rientro nella propria abitazione in ragione della
distanza o degli orari scolastici; gli studenti concorrono
al costo del servizio con una quota determinata in base
alle loro condizioni economiche.
I servizi vengono svolti direttamente dai Comuni o mediante
concessione di contributi alle scuole. Gli interventi possono
essere svolti nell'ambito dei servizi esistenti nel territorio
e sono attuati d'intesa con le scuole.
Art. 11. (Libri di testo e materiale didattico)
A favore degli alunni della scuola materna sono attuati
interventi per la fornitura di materiale didattico.
A tutti gli alunni delle scuole elementari sono assegnati,
tramite le scuole, i libri di testo; per le classi che svolgono
sperimentazione ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto
1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso
contenute. A favore degli alunni della scuola media e degli
istituti di istruzione secondaria superiore sono concessi
contributi, sulla base dei criteri di cui all'art. 7, per
l'acquisto di libri di testo, da assegnare anche a titolo
di comodato, di pubblicazioni, di materiale didattico ad
uso collettivo ed individuale e per attività di sperimentazione
didattica, nel rispetto delle competenze dello Stato.
Sono concessi contributi volti all'acquisto di libri o di
altro materiale didattico per favorire l'espletamento dei
corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente autorità
scolastica, diretti al conseguimento del diploma di scuola
media inferiore, dei corsi di recupero scolastico per adulti
e dei corsi di orientamento musicale. All'attuazione di
tali interventi si può provvedere mediante assegnazione
di contributi alle scuole o gli enti responsabili dei corsi.
Art. 12. (Convitti)
Sono concessi contributi per usufruire di posti in convitti
annessi agli istituti scolastici agli alunni che, ai fini
della frequenza scolastica, risiedono fuori famiglia e versano
in condizioni economiche disagiate.
Le modalità concernenti l'effettuazione del servizio
e l'ammissione allo stesso sono stabilite in apposito regolamento
adottato dal Comune e approvato dalla Giunta regionale,
nel quale deve essere tenuto conto delle condizioni economiche
degli studenti al fine di determinare l'entità del
concorso spese.
Il Comune di Genova stabilisce ogni anno l'importo complessivo
della retta e della semiretta nonché il numero dei
posti messi a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Art. 13. (Interventi per alunni minorati fisici, psichici
e sensoriali)
Nei confronti degli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali
sono previsti, oltre agli interventi di cui agli articoli
precedenti, iniziative di assistenza scolastica individualizzata,
atte a consentire l'apprendimento scolastico anche in raccordo
con i servizi sociali e sanitari e con gli organi collegiali
della scuola al fine del raggiungimento degli obiettivi
indicati dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.
517.
La Giunta regionale, sentita le Commissione consiliare competente,
assegna le somme relative all'attuazione di tali interventi
ai Comuni ove hanno sede le scuole in base ai programmi
annuali presentati dai Comuni stessi.
L'attuazione degli interventi può avvenire tramite
enti, associazioni non riconosciute ed organismi che operano
nel settore. Art. 14. (Interventi per il complesso scolastico
di S. Salvatore di Cogorno)
Le funzioni in materia di assistenza scolastica relative
agli alunni frequentanti le scuole statali dell'obbligo
presso il complesso scolastico «Villaggio del Ragazzo»
di S. Salvatore di Cogorno, sono svolte dai Comuni di residenza
degli alunni stessi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni di cui sopra
trasmettono alla Giunta regionale le proposte tra loro concordate
circa gli interventi di assistenza scolastica a favore degli
alunni frequentanti il complesso indicato al comma precedente.
La Giunta regionale, ripartisce i contributi tra i Comuni
in relazione alle loro proposte, nei limiti del relativo
stanziamento e tenuto conto di quanto corrisposto per l'anno
scolastico precedente.
Art. 15. (Assegni di studio)
I Comuni concedono contributi in relazione alle richieste
presentate, per la corresponsione di assegni di studio volti
a soddisfare particolari bisogni non coperti dagli interventi
previsti negli articoli precedenti.
L'importo degli assegni di studio e le modalità per
la loro attribuzione devono essere stabiliti tenendo conto
di particolari situazioni economiche delle famiglie; l'assegno
di studio è confermato finché permangono le
condizioni per cui è stato concesso e può
essere cumulato con altri benefici.
TITOLO
IV - INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE
Art. 16. (Parametri per la ripartizione dei fondi)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai
Comuni contributi per gli interventi indicati all'art. 2
nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio sulla
base delle rilevazioni e dei dati relativi all'anno scolastico
precedente.
I parametri per le diverse funzioni sono i seguenti:
1) per i servizi di trasporto degli alunni della scuola
materna e dell'obbligo;
70 per cento in rapporto al numero degli alunni trasportati
moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno;
20 per cento in rapporto inversamente proporzionale alla
densità della popolazione;
10 per cento per i Comuni classificati montani o depressi
in rapporto al numero degli alunni trasportati;
2) per i servizi di trasporto degli studenti degli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica;
80 per cento in rapporto al numero degli studenti trasportati
moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno;
20 per cento in rapporto al numero degli studenti provenienti
da Comuni classificati montani o depressi;
3) per i servizi di refezione per gli alunni della scuola
materna e dell'obbligo;
80 per cento in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono
del servizio;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati montani
o depressi in rapporto al numero degli alunni che usufruiscono
del servizio;
4) per i servizi mensa e di convitto annesso all'istituto
per gli studenti e scuole di istruzione secondaria superiore
ed artistica; 90 per cento in rapporto al numero degli alunni
che usufruiscono del servizio;
10 per cento in rapporto al numero degli studenti provenienti
dai Comuni classificati montani o depressi;
a) per l'attribuzione di assegni di studio:
80 per cento in rapporto al numero degli alunni richiedenti
aventi diritto;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati montani
o depressi in rapporto al numero degli alunni richiedenti
aventi diritto;
6) per tutti gli altri tipi di intervento:
90 per cento in rapporto al numero degli alunni;
10 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati montani
o depressi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e
della legge 22 luglio 1966, n. 614 in rapporto alla popolazione
residente.
I parametri indicati al presente articolo possono essere
modificati ed aggiornati con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta.
Art. 17. (Contributi per l'acquisto di scuolabus)
La Regione può concedere contributi ai Comuni con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti per l'acquisto
di scuolabus da adibirsi al servizio di trasporto degli
alunni.
I Comuni che intendono acquistare scuolabus devono presentare
documentata istanza alla Giunta regionale che, sentita la
Commissione consiliare competente, provvede all'assegnazione
dei contributi sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
- classificazione dei comuni montani o depressi ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge;
- mancanza o incompatibilità oraria di idoneo servizio
pubblico di trasporto;
- dispersione della popolazione scolastica nel territorio
del Comune;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione
scolastica di più Comuni.
Art. 18. (Contributi per l'acquisto di attrezzature per
le mense)
La Regione può concedere contributi ai Comuni con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti per l'acquisto
di attrezzature necessarie per le cucine e i refettori scolastici.
I Comuni che intendono acquistare tali attrezzature devono
presentare documentata istanza alla Giunta regionale che,
sentita la Commissione consiliare competente provvede all'assegnazione
dei contributi sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
- classificazione dei comuni montani o depressi delle vigenti
disposizioni di legge;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione
scolastica di più comuni;
- istituzione di servizi sia in attuazione della scuola
a tempo pieno o del doposcuola, sia per alleviare il disagio
degli alunni per il rientro alla propria abitazione in relazione
alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto.
Art. 19. (Strutture residenziali)
La Regione può concedere contributi ai Comuni per
posti gratuiti e semigratuiti presso strutture residenziali,
gestite da enti o presso privati a favore di alunni che,
a causa della distanza o di obiettive condizioni di disagio
per l'accesso alla scuola, si trovano nella necessità
di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata.
I Comuni che intendono ottenere tali contributi devono presentare
documentata istanza alla Giunta regionale che, sentita la
Commissione consiliare competente, provvede all'assegnazione
dei contributi tenendo conto delle condizioni economiche
degli alunni.
Art. 20. (Assicurazione)
La Regione promuove e finanzia convenzioni per realizzare
idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale
di vigilanza delle scuole statali e non statali per gli
eventi dannosi connessi alle attività scolastiche,
parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico,
in carenza di altre forme assicurative.
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi
durante lo svolgimento delle attività suddette anche
in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere
alle sedi delle attività stesse; copre altresì
i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale
di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi
mezzo esso venga attuato. La Giunta regionale è autorizzata
a concedere, sentita la Commissione consiliare competente,
contributi per il finanziamento di dette convenzioni.
Art. 21. (Fondo per investimenti particolari)
La Regione iscrive a bilancio stanziamenti volti a soddisfare
particolari esigenze verificatesi su tutto il territorio
regionale o su parte di esso in relazione alla istituzione
ed alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.
La Giunta regionale ripartisce tali stanziamenti sentita
la Commissione consiliare competente.
TITOLO
V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 22. (Norma finanziaria). (Omissis).
Art. 23. (Abrogazione leggi).
Sono abrogate le leggi regionali:
2 settembre 1974, n. 31;
31 gennaio 1977, n. 11;
18 agosto 1977, n. 34;
28 febbraio 1978, n. 15.
Sono inoltre abrogati:
gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 31 agosto 1978, n.
54, nonché ogni altra norma mincompatibile con la
presente legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R.
3 aprile 1984, n. |