Primo giorno di scuola: 11 settembre;
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025;
Altri ponti: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio;
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell'infanzia).

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche;
1 novembre 2024: Tutti i Santi;
8 dicembre 2024: Immacolata concezione;
25 dicembre 2024: Natale;
26 dicembre 2024: Santo Stefano;
1 gennaio 2025: Capodanno;
6 gennaio 2025: Epifania;
20 aprile 2025: Pasqua;
21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo;
25 aprile 2025: Festa della Liberazione;
1 maggio 2025: Festa del Lavoro;
2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;
Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

REGIONE MARCHE
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 04-09-1992 “NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL DIRITTO ALLO STUDIO”.
ARTICOLO 1 Disposizioni generali

1. In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e nell' articolo 5 dello Statuto regionale e ad integrazione della LR 5 novembre 1988, n. 43, la presente legge detta norme per l' organizzazione e la gestione delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 42 e 44 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della Regione in materia.
ARTICOLO 2 Finalità 1
Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico, il piano sviluppo della persona e l' inserimento nella società e nel lavoro, e di concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, i comuni singoli od associati realizzano interventi volti a favorire l' accesso alla scuola materna, a garantire l' attuazione del diritto allo studio nella scuola dell' obbligo e ad assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap, la prosecuzione degli studi.
2.Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare per gli interventi di qualificazione del sistema scolastico o formativo, i comuni si coordinano con gli organi scolastici e si collegano con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio regionale.
ARTICOLO 3 Tipologia degli interventi
1. Per il raggiungimento delle medesime finalità di cui all' articolo 2, i comuni singoli o associati, ferme restando le competenze degli organi scolastici previste dalle leggi nazionali, attuano i seguenti interventi:
a) interventi volti a facilitare l' accesso e la frequenza del sistema scolastico;
a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinaria e relative attività di accompagnamento;
a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi, garantendone la qualità , anche ai fini di una corretta educazione alimentare;
a3) fornitura di libri di testo o altro materiale didattico, in modo gratuito o in forma di prestito agli alunni delle scuole elementari e agli alunni delle scuole secondarie di 1o e 2o grado in relazione ad accertate esigenze economiche;
a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i fenomeni dell' evasione, dell' abbandono precoce, dell' analfabetismo " di ritorno";
a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni scolastiche e formative nel territorio regionale;
a6) interventi volti a favorire l' integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;
a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura di materiale didattico e strumentale speciale ai soggetti portatori di handicap con riferimento anche all' abbattimento delle barriere di comunicazione, secondo quanto previsto dal punto i) dell' articolo 25 della LR 5 novembre 1988, n. 43;
a8) iniziative in concorso con programmi statali e comunitari, per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati o degli stranieri immigrati, in accordo con quanto previsto dalla LR 2 novembre 1988, n. 40;
a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai capaci e meritevoli, previ di mezzi, la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico;
a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado per gli accadimenti dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e ai trasporti;
a11) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all' articolo 2 della presente legge.
I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere gestiti direttamente o indirettamente tramite appalto o convenzione o autogestiti dalle istituzioni scolastiche:
b) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico;
b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno della scuola a tempo pieno, della scuola a tempo prolungato e della sperimentazione, concorrendo alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione educativa didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe o di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo;
b3) facilitazioni all' utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio;
b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i vari ordini di scuole e le istituzioni scolastiche, la formazione professionale e il mondo del lavoro nell' ambito delle attività di orientamento sia in ordine alla programmazione degli studi dopo il compimento dell' obbligo scolastico, sia in riferimento alle scelte occupazionali;
b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi.
ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi
1.Gli interventi volti a facilitare l' accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo di cui al punto a) dell' articolo 3 sono attuati in favore:
a) degli alunni delle scuole materne e dell' obbligo, statali e non statali;
b) degli studenti delle scuole superiori statali e non statali, con condizioni di favore per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap.
2) Gli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico di cui al punto b) dell' articolo 3 sono destinati peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pubblica. Essi sono estensibili alle scuole non statali che siano gestite da enti senza fini di lucro e che abbiano ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole statali sulla base di un rapporto di convenzione tra tali istituzioni e i comuni interessati. La convenzione disciplina il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione, da parte delle istituzioni convenzionate, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.
3)Per gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale si applicano le norme di cui alla LR 26 marzo 1990, n. 16.
ARTICOLO 5 Assistenza socio - sanitaria
1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell' articolo 23 della LR 5 novembre 1988, n. 43, coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria.
2.Le prestazioni sanitarie all' interno delle strutture scolastiche sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.
ARTICOLO 6 Contribuzione degli utenti agli oneri sei servizi
1.La partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi viene determinata dai comuni in base a quanto disposto dell'articolo 6 della LR 5 novembre 1988, n. 43.
ARTICOLO 7 Funzioni della Regione
1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all' articolo 2 della presente legge con:
a) l'emanazione di indirizzi per l' attuazione del diritto allo studio;
b) la promozione, la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) la predisposizione nell' ambito del sistema informativo regionale, di moduli per assicurare la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati da parte degli enti locali e in collaborazione con l' osservatorio regionale sul mercato del lavoro di adeguati servizi per l' orientamento scolastico e professionale particolarmente dopo il compimento dell'obbligo scolastico;
d) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici per contribuire alla soluzione di problemi emergenti;
e) l' impiego coordinato di tutte le risorse destinate all'attuazione del diritto allo studio secondo quanto previsto dal punto a) dell' articolo 10 della LR 5 novembre 1988, n. 43.
2. La Regione nell' assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni fornite dai comuni, dai consigli scolastici provinciali e dall' IRRSAE.
ARTICOLO 8 Disposizioni finanziarie. omissis
ARTICOLO 9 Disposizioni finali
1. La LR 23 gennaio 1975, n. 4 è abrogata La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.