REGIONE MARCHE
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 04-09-1992 NORME IN MATERIA
DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
ARTICOLO 1 Disposizioni generali
1.
In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 33
e 34 della Costituzione e nell' articolo 5 dello Statuto
regionale e ad integrazione della LR 5 novembre 1988, n.
43, la presente legge detta norme per l' organizzazione
e la gestione delle funzioni di assistenza scolastica attribuite
ai comuni, ai sensi degli articoli 42 e 44 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della Regione
in materia.
ARTICOLO 2 Finalità 1
Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini
al sistema scolastico, il piano sviluppo della persona e
l' inserimento nella società e nel lavoro, e di concorrere
alla qualificazione del sistema scolastico e formativo,
i comuni singoli od associati realizzano interventi volti
a favorire l' accesso alla scuola materna, a garantire l'
attuazione del diritto allo studio nella scuola dell' obbligo
e ad assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi
di mezzi o portatori di handicap, la prosecuzione degli
studi.
2.Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare per gli interventi
di qualificazione del sistema scolastico o formativo, i
comuni si coordinano con gli organi scolastici e si collegano
con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti
nel territorio regionale.
ARTICOLO 3 Tipologia degli interventi
1. Per il raggiungimento delle medesime finalità
di cui all' articolo 2, i comuni singoli o associati, ferme
restando le competenze degli organi scolastici previste
dalle leggi nazionali, attuano i seguenti interventi:
a) interventi volti a facilitare l' accesso e la frequenza
del sistema scolastico;
a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni di
viaggio su mezzi di linea ordinaria e relative attività
di accompagnamento;
a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi, garantendone
la qualità , anche ai fini di una corretta educazione
alimentare;
a3) fornitura di libri di testo o altro materiale didattico,
in modo gratuito o in forma di prestito agli alunni delle
scuole elementari e agli alunni delle scuole secondarie
di 1o e 2o grado in relazione ad accertate esigenze economiche;
a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i fenomeni
dell' evasione, dell' abbandono precoce, dell' analfabetismo
" di ritorno";
a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni scolastiche
e formative nel territorio regionale;
a6) interventi volti a favorire l' integrazione e la socializzazione
nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in
difficoltà di sviluppo o apprendimento;
a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura di
materiale didattico e strumentale speciale ai soggetti portatori
di handicap con riferimento anche all' abbattimento delle
barriere di comunicazione, secondo quanto previsto dal punto
i) dell' articolo 25 della LR 5 novembre 1988, n. 43;
a8) iniziative in concorso con programmi statali e comunitari,
per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e
grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati o
degli stranieri immigrati, in accordo con quanto previsto
dalla LR 2 novembre 1988, n. 40;
a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai capaci
e meritevoli, previ di mezzi, la prosecuzione degli studi
oltre l'obbligo scolastico;
a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari
e secondarie di primo e secondo grado per gli accadimenti
dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche
e ai trasporti;
a11) ogni altro intervento volto al perseguimento delle
finalità di cui all' articolo 2 della presente legge.
I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere gestiti
direttamente o indirettamente tramite appalto o convenzione
o autogestiti dalle istituzioni scolastiche:
b) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema
scolastico;
b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno
della scuola a tempo pieno, della scuola a tempo prolungato
e della sperimentazione, concorrendo alla realizzazione
degli
obiettivi della programmazione educativa didattica di cui
agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;
b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe o di istituto
e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo;
b3) facilitazioni all' utilizzazione a fini scolastici delle
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel
territorio;
b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i vari ordini
di scuole e le istituzioni scolastiche, la formazione professionale
e il mondo del lavoro nell' ambito delle attività
di orientamento sia in ordine alla programmazione degli
studi dopo il compimento dell' obbligo scolastico, sia in
riferimento alle scelte occupazionali;
b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi.
ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi
1.Gli interventi volti a facilitare l' accesso e la frequenza
del sistema scolastico e formativo di cui al punto a) dell'
articolo 3 sono attuati in favore:
a) degli alunni delle scuole materne e dell' obbligo, statali
e non statali;
b) degli studenti delle scuole superiori statali e non statali,
con condizioni di favore per gli studenti capaci e meritevoli,
privi di mezzi o portatori di handicap.
2) Gli interventi volti a favorire la qualificazione del
sistema scolastico di cui al punto b) dell' articolo 3 sono
destinati peculiarmente a favorire la qualificazione della
scuola pubblica. Essi sono estensibili alle scuole non statali
che siano gestite da enti senza fini di lucro e che abbiano
ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole statali
sulla base di un rapporto di convenzione tra tali istituzioni
e i comuni interessati. La convenzione disciplina il coordinamento
dei rispettivi programmi e attività nel settore e
prevede la presentazione, da parte delle istituzioni convenzionate,
al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla
utilizzazione dei contributi ottenuti.
3)Per gli studenti che frequentano i corsi di formazione
professionale si applicano le norme di cui alla LR 26 marzo
1990, n. 16.
ARTICOLO 5 Assistenza socio - sanitaria
1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell' articolo
23 della LR 5 novembre 1988, n. 43, coordinano gli interventi
di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria.
2.Le prestazioni sanitarie all' interno delle strutture
scolastiche sono garantite dai competenti servizi delle
unità sanitarie locali.
ARTICOLO 6 Contribuzione degli utenti agli oneri sei servizi
1.La partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi
viene determinata dai comuni in base a quanto disposto dell'articolo
6 della LR 5 novembre 1988, n. 43.
ARTICOLO 7 Funzioni della Regione
1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità
di cui all' articolo 2 della presente legge con:
a) l'emanazione di indirizzi per l' attuazione del diritto
allo studio;
b) la promozione, la realizzazione e la diffusione di studi,
documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi
conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge;
c) la predisposizione nell' ambito del sistema informativo
regionale, di moduli per assicurare la omogeneità
della raccolta e del trattamento dei dati da parte degli
enti locali e in collaborazione con l' osservatorio regionale
sul mercato del lavoro di adeguati servizi per l' orientamento
scolastico e professionale particolarmente dopo il compimento
dell'obbligo scolastico;
d) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche
tramite progetti pilota, di obiettivi specifici per contribuire
alla soluzione di problemi emergenti;
e) l' impiego coordinato di tutte le risorse destinate all'attuazione
del diritto allo studio secondo quanto previsto dal punto
a) dell' articolo 10 della LR 5 novembre 1988, n. 43.
2. La Regione nell' assolvimento delle funzioni di cui al
comma 1 tiene conto delle indicazioni fornite dai comuni,
dai consigli scolastici provinciali e dall' IRRSAE.
ARTICOLO 8 Disposizioni finanziarie. omissis
ARTICOLO 9 Disposizioni finali
1. La LR 23 gennaio 1975, n. 4 è abrogata La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche. |