REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 12-05-1980 NORME ORGANICHE
PER L' ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
TITOLO
I - FINALITA' DELLA LEGGE
ARTICOLO
1 (Obiettivi)
1. La Regione, allo scopo di favorire un costante rapporto
tra scuola, societa' e mondo del lavoro, programma, promuove
ed attua interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla
piena fruizione del diritto allo studio anche nel quadro
dell' educazione permanente e secondo le esigenze dell'
istruzione ricorrente.
2. Tali interventi sono fiscalizzati alla realizzazione
degli obiettivi di sviluppo umano, culturale e sociale di
cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della Regione Puglia
e in applicazione del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.
ARTICOLO 2 (Destinatari)
1. La presente legge e destinata agli utenti delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con particolare
riferimento alla scuola materna e dell obbligo, agli
studenti delle Universita e, per quanto riguarda la
promozione culturale ed educativa, a tutti i cittadini.
ARTICOLO 3 (Forme di intervento)
1. Al conseguimento degli obiettivi previsti dal precedente
art. 1, la Regione provvede mediante:
a) l' erogazione di finanziamenti ai Comuni per l' espletamento
delle funzioni ad essi attribuite a norma degli artt. 42
e 45 del DPR 616/ 77 e da estendersi anche alle scuole materne;
b) i supporti tecnici all' azione di orientamento scolastico
svolta dai distretti scolastici;
c) la realizzazione di strutture e servizi per la educazione
permanente e la istruzione ricorrente di tutti i cittadini,
in armonia con gli indirizzi ed i bisogni emergenti;
d) la programmazione di interventi nell' edilizia scolastica
con l' indicazione di criteri che condizionino l' erogazione
di fondi regionali al rispetto della vigente normativa;
e) la predisposizione di servizi di assistenza scolastica
in favore degli studenti universitari.
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 4 (Programmazione distrettuale)
1. I consigli distrettuali scolastici, nell espletamento
delle loro funzioni, sulla base degli indirizzi della Regione
e delle proposte dei consigli di circolo e di istituto,
elaborano, per l anno finanziario successivo, il programma
annuale per l attuazione del diritto allo studio.
2. Tale programma, che dovra' indicare le singole forme,
le priorita' nonche' la localizzazione degli interventi,
viene inviato alla Regione ed ai Comuni del distretto scolastico
e al Consiglio scolastico Provinciale.
ARTICOLO 5 (Piani comunali)
1. I Comuni, entro il mese di giugno, in linea con le indicazioni
contenute nel programma distrettuale e tenendo conto dei
fabbisogni, delle proprie risorse, di quelle indicate nei
bilanci annuali e pluriennali della Regione e dei fondi
attribuiti direttamente dallo Stato, elaborano il piano
annuale di intervento per l' espletamento delle funzioni
e dei servizi di assistenza scolastica di cui alla lettera
a) del precedente art. 3.
2. Detto piano dovra' indicare le singole forme, le priorita'
nonche' la localizzazione degli interventi. I Comuni formulano,
altresì, alle rispettive Province e alla Regione
proposte per l' azione di programmazione e coordinamento
dei servizi di cui alla lettera b) del precedente articolo
3.
ARTICOLO 6 (Piano regionale)
1. Nel quadro del programma di sviluppo economico, la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
elabora il piano annuale per l' attuazione del diritto allo
studio, tenendo conto dei programmi dei distretti scolastici
e dei piani di intervento proposti da ciascun Comune, nonche'
delle proposte di coordinamento formulate dai Consigli scolastici
provinciali, di cui all' art. 15 del DPR n. 416 del 31-
5- 1974.
2. Il piano regionale individua i fabbisogni in relazione
alla popolazione scolastica, alle condizioni socio - economiche
delle zone, al tipo di insediamento sul territorio, all'
indice di carenza dei servizi.
3. Detto programma di intervento viene definito entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale
e pluriennale della Regione.
4. Nell' elaborazione del piano regionale annuale per l'
attuazione del diritto allo studio sara' data priorita'
agli interventi destinati agli alunni della scuola materna
e dell' obbligo, e diretti a favorire le iniziative del
tempo pieno.
5. Saranno inoltre privilegiati gli interventi di tipo collettivo
rispetto a quelli a carattere individuale.
6. In particolare la Regione eroghera' ai Comuni contributi
sulla base delle seguenti priorita':
a) servizi di mensa;
b) servizi di trasporto;
c) dotazione e funzionamento delle biblioteche di classe
e d' istituto;
d) interventi per l' integrazione scolastica degli handicappati
e dei disadattati;
e) espletamento dei servizi e delle attivita' di cui alle
lettere b), d), f) e g) dell' art. 6 del Decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ad integrazione
dei contributi che i consigli di circolo e d' istituto ricevono
dallo Stato;
f)* interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli,
privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori
anche fuori dell' ambito regionale, qualora non sussitano
condizioni di reciprocità interregionale; * lettera
così modificata dallart. 1 della l.r. 43/80
g) assegnazione di fondi ai Convitti nazionali e ai Convitti
annessi agli Istituti professionali e/ o tecnici di Stato
per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti agli
studenti capaci e meritevoli che versino in particolari
condizioni di bisogno, oltreche' per garantire la funzionalita'
e l' efficienza dei Convitti medesimi;
h) provvidenze per incentivare l' istituzione delle scuole
materne comunali che assicurino, comunque, il funzionamento
degli organi collegiali della scuola.
6. Al fine di favorire le associazioni dei Comuni entro
gli ambiti territoriali di cui all' art. 11 della legge
833 per l' espletamento dei servizi ed interventi prioritari
di cui al presente articolo, viene assegnato a ciascun Comune
consorziato un ulteriore fondo pari al 10% dell' intero
contributo spettante in base al piano regionale.
ARTICOLO 7
1. Oltre a quanto previsto dall' art. 2 la presente legge
e' destinata anche alle Scuole non statali pubbliche e private
di ogni ordine e grado.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI
ARTICOLO 8* (Funzioni dei Comuni) *Articolo così
modificato dallart. 2 della l.r. 43/80
1. I Comuni, tenendo conto delle priorita' indicate nel
precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:
1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio
di mensa;
2) trasporto e facilitazione di viaggio;
3) contributi di gestione per le Scuole materne non statali,
con priorita' per le scuole materne comunali mediante erogazione
di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni
provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate
dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore
di scuole materne non statali che assolvono al pubblico
servizio in zone sprovviste di scuole pubbliche in numero
sufficiente rispetto all' utenza. Le scuole materne non
statali per fruire dei contributi sono tenute ad inviare
un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore
secondo le modalita' fissate dallo stesso. Il rapporto tra
le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo
i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione
sulla base di indicazioni dell' Assessorato alla Pubblica
Istruzione della Regione;
4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti
le scuole elementari e medie di 1° grado non statali.
Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico
servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche
rispetto all' utenza, saranno assicurate anche provvidenze
di natura collettiva;
5) contributi per l' acquisto di materiale didattico ad
uso collettivo ed individuale, nonche' per la dotazione
alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali
e riviste;
6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
7) interventi idonei a favorire l' organizzazione di attivita'
parascolastiche, ricreative, extra scolastiche, interscolastiche,
ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l' attuazione
della scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni
di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;
8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessioni
di posti gratuiti e semigratuiti in convitti ivi compresi
i Convitti nazionali, nonche' assegni di alloggio in pensionati;
9) iniziative per l' eliminazione dell' evasione dell' obbligo
scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;
10) interventi per il decondizionamento socio - psico -
pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili,
favorendone la integrazione mediante l' inserimento nelle
strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionale
gravita' per i quali si rende necessaria un' adeguata assistenza
da realizzare possibilmente nell' ambito delle stesse strutture.
Per il raggiungimento di tali finalita' possono essere stipulate
convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore,
privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti
socio - educativi, concordati con gli organi collegiali
della scuola. Gli interventi in questo settore sono complementari
di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge
4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificita'
e delle competenze statali in materia;
11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli
emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della
scuola e della societa', anche di intesa con gli interventi
nel settore programmati dalla CEE e nel rispetto di quanto
previsto in materia della LR n. 65 del 23- 10- 1979;
12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina
scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa
con le unita' sanitarie locali;
13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento
sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le
cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire
e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere
le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata
fruizione del diritto allo studio.
2. I servizi di cui al presente articolo sono destinati
anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino
corsi finalizzati all' adempimento dell' obbligo scolastico.
Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo
Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali.
Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo,
i Comuni possono avvalersi dellopera dei Consigli
di circolo e di Istituto, anche mediante lassegnazione
dei fondi necessari agli stessi.
ARTICOLO 9 (Personale)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente
art. 8 i Comuni dispongono la assunzione del personale necessario
nel rispetto dei propri ordinamenti e della legislazione
statale vigente, utilizzando il personale riveniente dai
disciolti Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei
Patronati scolastici di cui agli artt. 3 e 4 della legge
regionale n. 53 dell' 11- 10- 1978.
2. Ai fini della riqualificazione e dell' aggiornamento
del personale di cui al 1° comma, i Comuni si avvalgono
delle disposizioni previste dalla LR 17 ottobre 1978, n.
54 sulla Formazione Professionale.
3.* Il personale di cui al 2° comma dell' art. 11 della
LR 11 ottobre 1978, n. 53, viene immesso nei ruoli regionali
previa idoneita' conseguita mediante concorsi per l' inserimento
nelle fasce funzionali corrispondenti alla qualifica di
assunzione, purchè in possesso dei requisiti generali
per laccesso al livello del concorso. *Comma così
modificato dallart. 3 della l.r. 43/80
ARTICOLO 10* (Funzioni della Regione)
1. La Regione realizza le finalita' di cui alla presente
legge con:
a) la promozione di studi, documentazioni e ricerche finalizzate
alla migliore conoscenza dei problemi del diritto allo studio;
b) la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie
di intervento nella materia;
c) la organizzazione di convegni, incontri di studio, interventi
promozionali, manifestazioni culturali ed educative alle
quali siano interessate strutture formative operanti nella
Regione;
d) l' organizzazione di ricerche da parte degli alunni di
scuole di ogni ordine e grado;
e) ricerche ed attivita' promozionali in materia di diritto
allo studio.
2. Per tali interventi viene istituito un apposito fondo
nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, la cui
consistenza non puo' essere superiore al 3% del finanziamento
previsto per la presente legge.
3. Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi
a), b) e c) del primo comma, la Regione terra' conto delle
indicazioni fornite dai Consigli scolastici provinciali.
*Vedi il regolamento regionale 3/2004
ARTICOLO 11 (Distretti scolastici)
1. La Regione riconosce la funzione programmatoria e propositiva
dei consigli scolastici distrettuali cosi' come indicata
dall' art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416.
2. Per l' esercizio di tali funzioni e per la realizzazione
di iniziative promozionali di studio e di ricerca nella
materia, la Regione eroga contributi ai consigli scolastici
distrettuali sulla base di programmi ben definiti e per
obiettivi specifici di attivita'.
ARTICOLO 12 (Vigilanza e controllo)
1. Gli atti contabili relativi all' utilizzazione dei fondi
assegnati ai sensi dei precedenti articoli restano acquisiti
alla scuola e/ o Ente per l' esercizio del potere di vigilanza
della Regione.
2. Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla
Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati.
ARTICOLO 13 (Servizio regionale per l' orientamento)
1. Ai sensi dell' art. 39 del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 31 della
Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e nel rispetto delle
funzioni demandate in materia ai distretti scolastici, e'
istituito il servizio regionale per l' orientamento.
2. Il servizio ha lo scopo di contribuire a:
a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo
studio e diritto alla formazione e al lavoro, garantendo
il collegamento tra i sistemi formativi scolastico e professionali,
ai fini della programmazione e dell' attuazione di iniziative
e attivita' rispondenti ai bisogni del territorio;
b) rimuovere le cause dell' emarginazione sociale, operando
per l' inserimento e/ o il reinserimento formativo, lavorativo
e sociale degli invalidi, dei disabili, degli handicappati
e dei disadattati in genere:
c) definire i programmi regionali di attivita' di orientamento
e di formazione utilizzando i dati e le notizie, concernenti
il sistema produttivo ed il mercato del lavoro, rilevati
ed analizzati dall' osservatorio regionale del mercato del
lavoro.
3. Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente
come struttura di ricerca operativa e di documentazione
ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei confronti
del sistema policentrico che presiede al processo formativo
e produttivo.
ARTICOLO 14* (Organizzazione del servizio regionale di orientamento)
*Articolo abrogato dallart. 36 della l. r. 15/2002
dalla data di entrata in vigore della stessa
ARTICOLO 15 (Educazione permanente)
1. La Regione, nel quadro dell' educazione permanente, attribuisce
un posto preminente all'area dell' eta' adulta e, per la
programmazione e la gestione dell' attivita' extrascolastica
a cio' finalizzata, si avvale degli Enti Locali, dei distretti
scolastici, delle associazioni culturali, professionali
e sociali.
ARTICOLO 16 (Strutture e servizi)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all' articolo
precedente, la Regione utilizza le strutture dei Centri
di Servizi Sociali e Culturali di cui alla LR n. 76 del
12- 12- 79.
2. Tali Centri assumono la denominazione di Centri regionali
dei Servizi Educativi e Culturali.
3. Il loro numero e' determinato in ragione di uno per ogni
distretto scolastico. I Centri assicurano il servizio di
educazione permanente in tutti i Comuni appartenenti allo
stesso ambito territoriale.
4. I Centri avranno sede, di norma, nel Comune in cui e'
ubicato il Consiglio scolastico distrettuale.
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge,
i Comuni interessati, ove necessario, inviano alla Regione
una pianta planimetrica dei locali da adibire a sede dei
centri di cui al 2° comma, nonche' la richiesta di strutture,
attrezzature e suppellettili indispensabili per la funzionalita'
degli stessi.
5. Entro il predetto termine, i Comuni ed i Consigli scolastici
distrettuali inviano una proposta concernente l' organico
degli operatori necessari in ciascun ambito territoriale
per l' espletamento dei compiti di cui al successivo art.
17, tenendo conto della popolazione
residente, delle strutture socio - educative esistenti,
delle condizioni socio - economiche di ciascuna area.
6. Gli oneri relativi alle spese di funzionamento del centro
saranno assunti a carico della Regione con apposita legge
di finanziamento, nella quale saranno indicati i limiti
organici degli operatori di ciascun Centro, da emanarsi
entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 17 (Compiti)
1. I Centri regionali di Servizi Educativi e Culturali curano
iniziative rivolte a:
1) acquisire dati e informazioni e predisporre analisi per
la programmazione culturale della Regione e degli Enti Locali
e concorrere alla rilevazione delle modificazioni socio
- culturali del territorio di pertinenza;
2) collaborare per la realizzazione di iniziative culturali
promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la
catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali,
archeologici e ambientali;
3) formulare proposte ed esprimere indicazioni relative
agli interventi regionali in tema di promozione culturale
in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi
momenti di partecipazione democratica;
4) promuovere ed organizzare iniziative culturali, artistiche,
teatrali, cinematografiche e musicali e svolgere studi e
ricerche anche in collaborazione con gli Enti locali, le
istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni
democratiche al fine di diffondere la cultura in una visione
complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;
5) gestire un servizio di pubblica lettura sulla base della
dotazione libraria gia' esistente, opportunamente incrementata.
Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo
di animazione e promozione culturale, si raccordano con
le altre biblioteche regionali in una visione integrata
e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante
in Puglia;
6) formare gli adulti mediante azioni di recupero e tecniche
moderne di alfabetizzazione;
7) organizzare seminari, convegni, corsi residenziali, corsi
per adulti;
8) fornire strumenti tecnici di sostegno alle attivita'
di educazione permanente e di perfezionamento culturale
e professionale dei lavoratori;
9) realizzare corsi di educazione musicale;
10) raccordare l' orientamento scolastico e professionale
alla programmazione regionale ed ai compiti operativi delegati
alle Province;
11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni della
evasione dell' obbligo scolastico; dell' emarginazione e
dell' indice di utenza dei servizi di assistenza scolastica;
12) favorire l' interscambio educativo e culturale di cui
alle lettere e) ed f) dell' art. 6 del Decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
13) estendere alle comunita' di base la fruizione dei musei
e delle biblioteche di circolo e di istituto in correlazione
con i rimanenti beni bibliografici esistenti nell' ambito
territoriale;
14) realizzare iniziative di educazione permanente presso
presidii sanitari, di difesa e protezione civile e nelle
istituzioni educative e rieducative;
15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche mediante
opportune azioni di conoscenza linguistica, storica e di
folklore locale;
16) realizzare quant'altro gia' di competenza dello Stato
e trasferito alle Regioni in materia di educazione degli
adulti.
ARTICOLO 18 (Edilizia scolastica)
1. La programmazione degli interventi di competenza regionale
in materia di edilizia scolastica, che concernono l' acquisto,
la costruzione di nuovi edifici scolastici, il completamento,
l' ampliamento e il riattamento di quelli gia' esistenti,
viene svolta dall' Assessorato alla PI della Regione.
ARTICOLO 19 (Edilizia scolastica - interventi)
1. Per gli adempimenti di cui al precedente articolo l'
Assessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo conto dei
piani di intervento elaborati dai Comuni, dalle Province
e loro Consorzi, sulla base della programmazione distrettuale
considerate le carenze di strutture di edilizia scolastica
sul territorio, formula una proposta di interventi.
Tale proposta va articolata con ordine di priorita' anche
al fine di costituire unita' scolastiche territorialmente
e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza
nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado.
L' Assessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la competente
Commissione consiliare, invia tale proposta al gruppo di
lavoro intersettoriale
nominato dalla Giunta regionale, per la successiva elaborazione
dei piani triennali e dei programmi annuali di finanziamento,
ai sensi del 3° comma dell' art.7 della LR 12 agosto
1978, n. 37, ferme restanti le priorita' indicate sulla
proposta.
ARTICOLO 20* (Opere Universitarie)
*Articolo abrogato dal comma 1 dellart. 44 della l.r.
12/96
ARTICOLO 21* (Universita' ed Istituti di ricerca)
*Articolo abrogato dallart. 41 della l.r. 12/88
ARTICOLO 22 (Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione
e aggiornamento Educativo)
1. La Regione, per le funzioni di programmazione, ricerca
e sperimentazione, di cui agli articoli della presente legge,
si avvale della collaborazione dell' IRRSAE anche al fine
di confrontare e di utilizzare i risultati conseguiti nell'
area operativa comune.
ARTICOLO 23 (Ufficio studi e programmazione)
1. L' Ufficio Programmazione delle attivita' di formazione,
istituito con l' art. 6 della LR 17 ottobre 1978, n. 54,
assume la denominazione di Ufficio studi e programmazione.
2. Le funzioni istituzionali di detto Ufficio si estendono
a tutti i problemi concernenti il diritto allo studio.
3. In particolare vengono demandati al predetto Ufficio:
- i compiti di cui all' art. 10 della presente legge, nonche'
quelli della LR 54/ 78 sulla Formazione Professionale;
- il funzionamento dell' << equipe di esperti per
l' orientamento di cui all' art. 14;
- l' utilizzazione di operatori ed esperti per le tematiche
concernenti il diritto allo studio e la Formazione Professionale.
4. In attesa della legge sulla strutturazione degli uffici,
i settori Assistenza scolastica e Formazione Professionale,
vengono unificati assumendo la denominazione di settore
della P.I.
ARTICOLO 23 bis* *Articolo introdotto dallart. 4 della
l.r. 43/80
1. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge si
svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia
di ordinamento degli studi e delle attribuzioni proprie
degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 24 (Istituti professionali di Stato)
1. In deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 3,
6 e 8 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma
della scuola secondaria superiore, l' assistenza scolastica
a favore degli alunni frequentanti gli Istituti Professionali
di Stato e dei Convitti annessi e' assicurata direttamente
dalla Regione, sulla base dei piani finanziari elaborata
dai Consigli degli Istituti interessati, tramite i Comuni
competenti per territorio.
ARTICOLO 25* (Personale dei Centri di Orientamento) *Articolo
abrogato dallart. 36 della l.r. 15/2002 dalla data
di entrata in vigore della stessa
ARTICOLO 26* (Educazione permanente) *Articolo così
sostituito dallart. 5 della l.r. 43/80
1. Fino all emanazione della legge di finanziamento
delle strutture e delle piante organiche dei servizi di
cui all articolo 16, la Regione realizza le medesime
attivita di educazione permanente apprestate per l
anno scolastico 1978/ 79, utilizzando in via prioritaria
il personale che abbia avuto l incarico nello stesso
anno scolastico 1978/ 79.
2. Comma abrogato dallart. unico della l.r. 35/90.
3. I relativi oneri fanno carico nella misura di lire 2.400.000.000=
al Cap. 00302 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario
1980 ed al corrispondente Capitolo di bilancio per l' esercizio
finanziario 1981.
4. Le attivita' e le iniziative di educazione permanente
saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei Centri
Sociali di Educazione Permanente e dei Centri di Lettura,
trasferiti ai Comuni ai sensi dell' art. 14 della LR 17
aprile 1979, n. 22, nonche' le strutture scolastiche del
territorio,
di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali
della scuola, secondo le modalita' di cui all' art. 38 del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
5. Gli oneri relativi all' espletamento dei servizi anzidetti
fanno carico al Cap. 10602 del bilancio della Regione per
l' esercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di Bilancio
per l' esercizio 1981.
6. Il personale in servizio nellanno scolastico 1979/80
e che abbia avuto lo stesso incarico nell'ano scolastico
1978/79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali
previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito
con successiva legge regionale da approvare entro il 31.12.1980.
7. Allo scopo di non creare soluzioni di continuita' nella
erogazione dei servizi il personale in questione continuera'
ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture
( CSEP, centro di Lettura, corsi di perfezionamento culturale,
corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di
entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al
comma precedente e comunque non oltre il 31- 12- 1980.
8. In via eccezionale lAmministrazione regionale è
autorizzata a coprire in unica soluzione i posti vacanti
rispetto al contingente di 733 unità di cui allanno
scolastico 1978/79 mediante contratto a termine fino al
31.12.1980.
ARTICOLO 27 (Gruppi di lavoro)
1. In attesa della legge organica sulla ristrutturazione
degli uffici, i gruppi di lavoro, di cui all' art. 38 della
LR n. 18 del 25- 3- 74, costituiti con deliberazione della
Giunta regionale n. 2730 del 18- 5- 79, continuano ad attendere
ai compiti istituzionali.
ARTICOLO 28 (Borse di studio)
1. Gli studenti, che all' entrata in vigore della presente
legge abbiano maturato il diritto ad una borsa di studio
pluriennale di cui alla LR 5 settembre 1972, n. 10, mantengono
tale diritto fino al compimento del ciclo degli studi alle
condizioni previste nel bando di concorso per il quale la
borsa di studio fu assegnata.
2. La Regione provvede direttamente alla liquidazione delle
borse di studio di cui al precedente comma mediante la istituzione
di un apposito capitolo di spesa.
ARTICOLO 29 (Assistenza scolastica per gli studenti universitari)
1. In attesa dell' emanazione delle norme per l' esercizio
delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica
in favore degli studenti universitari di cui al 2° comma
dell' art. 20, le funzioni delle Opere Universitarie continuato
ad essere disciplinate dalla legislazione vigente, sostituendosi
la Regione allo Stato per l' erogazione dei fondi necessari
ed integrando i Consigli di Amministrazione delle Opere
con la persona dell' Assessore regionale alla P.I. o suo
delegato.
2. La Regione provvede alle spese necessarie per l' esercizio
delle funzioni di che trattasi mediante l' istituzione di
appositi capitoli di spesa cui faranno carico, altresì,
gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma
dell' articolo 20.
ARTICOLO 30 (Disposizioni transitorie per l' anno scolastico
1979/ 80)
1. La Giunta regionale provvede direttamente nell' ambito
delle somme stanziate nel bilancio per l' esercizio 1980
alla erogazione delle somme dovute ai Comuni e alle scuole
per l' anno scolastico 1979/ 80.
2. Eventuali residui di contributi erogati alle scuole per
l' anno scolastico 1978/ 79 e nei precedenti, non impegnati
dai Consigli di Istituto, potranno essere utilizzati dalle
stesse scuole nell' anno scolastico 1979/ 80 per le medesime
finalita' per le quali furono assegnati.
3. Al fine di assicurare la continuita' nelle attivita'
ed iniziative concernenti il diritto allo studio attribuite
ai Comuni, i piani regionali di intervento per l' anno scolastico
1980/ 81 vengono elaborati prescindendo dalle procedure
di cui agli artt. 4 e 5 ed in graduale attuazione dell'
art. 6 della presente legge, per una spesa complessiva non
inferiore a quanto gia' stanziato nell' anno scolastico
1979/ 80 per le stesse attivita'.
4. A tale fine i distretti scolastici e i Comuni sono tenuti
a far prevenire le richieste entro 30 giorni dall' entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 31 (Disposizioni finanziarie) Omissis
ARTICOLO 32 (Disposizioni Finali)
1. Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate
tutte le norme vigenti in contrasto con essa.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione
e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|