REGIONE SARDEGNA
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984, N. 31 NUOVE NORME
SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE
DELEGATE. TITOLO I (FINALITA' E OBIETTIVI DELLA LEGGE)
Art.1
Finalità e obiettivi
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo
studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione,
dell'articolo 5 dello Statuto e della norma prevista nel
Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi
di Comuni promuovono e attuano gli interventi e i servizi
previsti dalla presente legge in modo da perseguire le seguenti
finalità :
a) generalizzare la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che
possono determinare l'evasione dell'obbligo scolastico o
ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento;
c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche;
d) favorire l' inserimento scolastico dei figli degli emigrati;
e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno
tempo, a tempo prolungato, e delle attività di integrazione
e di sostegno, anche nei mesi estivi, attraverso la predisposizione
di strutture e di servizi collettivi atti a rendere pienamente
operante l'agibilità e la funzionalità educativa
delle scuole;
f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio del
diritto allo studio e all'apprendimento - lo sviluppo delle
iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, di
programmazione educativa, anche in collaborazione con l'IRRSAE,
in attesa dell'emanazione di apposita normativa regionale;
g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico da parte
degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori,
favorire ogni altra iniziativa di promozione educativa e
culturale, nel quadro di un sistema regionale di educazione
permanente. I Comuni, o i Consorzi di Comuni, nel quadro
delle direttive generali indicate dal programma regionale
di cui al successivo articolo 14, stabiliscono le modalità
ed i criteri per l'attuazione degli interventi, coordinandoli
ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri enti.
La Regione, nel perseguire queste finalità , promuove
il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio
con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici,
sociali, assistenziali e con le attività integrative
della scuola e con la valorizzazione del ruolo propositivo
e programmatorio degli organi collegiali della scuola di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
1974, n. 416, e successive modificazioni.
TITOLO II (TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI)
Art.2 Scuola materna
Nel settore della scuola materna i Comuni, o i Consorzi
di Comuni sentiti gli organi collegiali della scuola, attuano
i seguenti interventi: a) servizio di trasporto e relativi
oneri assicurativi;
b) servizio di mensa;
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative
attrezzature;
d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1 (comma 1, lettera a).
Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione
dei servizi, di cui al primo comma, e la parità di
trattamento a tutti gli utenti, i Comuni o i Consorzi di
Comuni devono stipulare con le scuole o con gli enti gestori,
che ne facciano richiesta, apposite convenzioni. Gli enti
gestori presentano ai Comuni o al Consorzio di Comuni, con
cui sono convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione
dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni
anno.
La Regione emanerà apposite direttive alle quali
i Comuni dovranno ispirarsi nella stipula della convenzione.
Art.3 - Interventi straordinari regionali per la scuola
materna
In considerazione del grave indice di carenza di strutture
pubbliche adeguate, al fine di garantire ed estendere l'esercizio
del diritto allo studio e in attuazione delle finalità
indicate nell'articolo 1, la Regione, sulla base del programma
annuale degli interventi per il diritto allo
studio da sottoporre al parere della competente Commissione
consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga contributi
alle scuole materne nel limite del 75 per cento e nei limiti
degli stanziamenti regionali, per:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè
il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere
delle amministrazioni comunali sedi della scuola;
b) gli arredamenti e le attrezzaure d'uso;
c) le spese di gestione. Sono escluse dalla erogazione dei
contributi le spese che per legge sono di competenza dello
Stato. Art.4 Edifici scolastici ESMAS.
La Regione con successiva legge regionale regolarmenterà
il regime di proprietà degli edifici scolastici,
costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati alla
gestione dell'ESMAS.
Art.5 Rappresentanti della Regione negli organi dell'ESMAS
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale della pubblica istruzione, sentito il parere della
competente Commissione consiliare, designa al Ministro della
pubblica istruzione, un rappresentante dell'Amministrazione
regionale, da chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione
dell'ESMAS ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 6,
della legge 1º giugno 1942, n. 901, e un altro rappresentante
da chiamare a far parte del Collegio dei revisori dei conti
ai sensi dellarticolo 10 della medesima legge 1º
giugno 1942, n. 901.
Art.6 Scuola dell'obbligo
Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi i corsi
per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli
organi collegiali, attuano i seguenti interventi:
a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni
di viaggio sui mezzi di linea ordinaria sia mediante l'eventuale
acquisto degli appositi mezzi e la loro gestione.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere
utilizzati anche quando gli alunni debbano partecipare ad
attività scolastiche o parascolastiche o alle attività
ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica;
possono essere altresì utilizzati, purchè
le norme sulla circolazione stradale lo consentano, per
il trasporto di alunni frequentanti scuole anche di grado
diverso;
b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative
di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;
c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni
delle scuole elementari secondo le modalità per l'acquisto
e per la distribuzione determinate dai Comuni;
d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione
di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti
alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti
alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica,
alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e
alla cultura in generale del popolo sardo - per le biblioteche
di classe, di circolo e di istituto e di attrezzature e
materiale didattico di uso collettivo;
e) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo,
pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà della
Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, politica,
economica, letteraraia e artistica, alla lingua, alle tradizioni,
ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo
sardo - e di materiale didattico ad uso individuale a favore
degli studenti della scuola dell'obbligo capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche;
f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per le
visite didattiche e d'istruzione nell'ambito della programmazione
educativa di circolo o di istituto;
g) erogazione di mezzi finanziari per le attività
integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno
e di tempo prolungato; h) erogazione di mezzi finanziari
per l'integrazione dei servizi socio - psico - pedagogici,
di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti
colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina
scolastica e medico - socio - psico - pedagogici, per gli
aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa
con le competenti autorità scolastiche e le Unità
sanitarie locali;
i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti e semigratuiti
in convitti o pensionati per alunni che, in carenza di altre
forme di assistenza ed in presenza di particolari motivi
di ordine sociale ed economico, non possano assolvere l'obbligo
scolastico nel proprio ambiente; l) servizi ed iniziative
volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della
droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento
sociale;
m) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità
di cui al precedente articolo 1.
Art.7 Scuola secondaria superiore
Nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica,
ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti,
i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi collegiali,
attuano i seguenti interventi:
a) servizi di trasporto. I servizi di trasporto consistono:
- in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;
- nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di
linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente
dai Comuni o dai Consorzi di enti locali;
- in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati,
sostitutivi di quelli pubblici mancanti o carenti.
Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà
essere previsto anche l'utilizzo, mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di istituti
scolastici, nonchè l'impiego degli stessi per l'attuazione
della normale attività didattica;
b) servizi di mensa.
Il servizio di mensa sarà organizzato dai Comuni
a favore degli studenti che si trovino in condizioni di
difficoltà per il rientro nella propria abitazione
a causa della distanza, della incongruità degli orari
dei mezzi pubblici o a causa di esigenze scolastiche, ed
altresì a beneficio di quegli studenti che, per comprovate
ragioni, siano costretti a soggiornare normalmente nella
sede della scuola. Esso consiste:
- nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense collettive;
- nella predisposizione di altri interventi sostitutivi;
c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione
di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici, attinenti
alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti
alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica,
alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e
alla cultura in generale del popolo sardo
- per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature,
di materiale didattico di uso collettivo;
d) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo,
di pubblicazioni didattiche, attinenti alla realtà
della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile,
politica, economica, letteraria e artistica, alla lingua,
alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura
in generale del popolo sardo - di materiale didattico ad
uso individuale, a favore di studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche; e) organizzazione o
erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche,
integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi
di istruzione nell'ambito della programmazione educativa
d'istituto;
f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei
servizi socio - psico - pedagogici, di medicina scolastica
e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina
scolastica e medico - socio - psico - pedagogici, per gli
aspetti di assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa
con le competenti autorità scolastiche e le Unità
sanitarie locali;
g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere il
diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere le cause
di devianza e di disadattamento sociale;
h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi
per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati o convitti
a favore degli studenti residenti nel proprio territorio;
i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità
di cui al precedente articolo 1.
Art.8 Servizio di mensa per il personale
Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali si realizzano
esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato, o di attività
integrative, il personale interessato può fruire,
a prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni.
Possono, altresì , usufruire del servizio di mensa
a prezzo agevolato gli Istitutori ed il personale ausiliario
dei convitti annessi agli Istituti professionali di Stato,
ove non previsto dal loro rapporto di lavoro.
L'entità della contribuzione sarà stabilita
dal Consiglio di istituto per il personale dei convitti,
dal Comune per quello delle altre scuole.
Art.9 Attuazione dei servizi
I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge
sono attuati e gestiti dai Comuni o dai Consorzi di Comuni,
relativamente alle competenze attribuite ai Comuni o Consorzi
di Comuni dal successivo Titolo III della presente legge,
direttamente oppure indirettamente tramite appalto o convenzione.
Nell'affidamento della gestione deve essere data la preferenza
alla scuola.
All'attuazione dei servizi predetti partecipano, per gli
opportuni controlli, gli organismi scolastici e collegiali.
Art.10 Contributi degli utenti
I destinatari degli interventi di cui all'articolo 2, lettere
a) e b), all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo
7, lettere a) e b), usufruiscono degli interventi stessi
contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi
con una quota determinata dai Comuni o dai Consorzi di Comuni,
in base alle loro condizioni economiche.
In attuazione della lettera b) e della lettera c) dell'articolo
1, sulla base della programmazione e delle direttive regionali,
sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti capaci
e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, della
scuola materna, dell'obbligo e della secondaria superiore.
TITOLO III - (COMPETENZE DEI COMUNI)
Art.11 Competenze dei Comuni
I Comuni o i Consorzi di Comuni, sulla base della programmazione
e delle direttive regionali:
a) determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione
degli utenti, di cui al precedente articolo 10, per i servizi
di trasporto, di mensa e per quelli convittuali;
b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione
a convitti;
c) attuano gli interventi di cui al successivo articolo
12;
d) concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione
degli obiettivi della programmazione educativa e didattica
erogando contributi diretti a sostenere la scuola a tempo
pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di
sperimentazione, di integrazione e di sostegno; e) decidono,
sentito il Consiglio scolastico distrettuale, le forme e
i modi di partecipazione democratica alla organizzazione
dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso
degli organi collegiali della scuola;
f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di cui ai
precedenti articoli, sentiti gli organi collegiali della
scuola e in raccordo con i servizi sociali e sanitari, iniziative
di assistenza scolastica individualizzata, anche mediante
la concessione di mezzi finanziari alla famiglia, al fine
di consentire la frequenza e l'apprendimento scolastico
degli alunni minorati fisici e psichici;
g) promuovono ed incentivano, su parere del competente consiglio
di circolo o d'Istituto, l'attuazione di particolari attività
di sostegno didattico ed educativo atte ad agevolare l'inserimento
scolastico dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna;
h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti
regionali, al riattamento e alla manutenzione delle strutture
degli Istituti professionali di Stato, nonchè dei
convitti annessi.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla
presente legge, per l'attuazione dei servizi destinati agli
alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e
gli istituti di istruzione secondaria superiore situati
nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto
degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni
di studio vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati,
nel cui territorio risiedono gli alunni stessi. Art.12 Interventi
per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni
economiche
Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche il proseguimento degli
studi oltre la scuola dell'obbligo, i Comuni attuano gratuitamente
in loro favore gli interventi di cui all'articolo 7, lettere
a), b) e d). In mancanza di istituti raggiungibili quotidianamente
dalla residenza dello studente senza eccessivo disagio,
i Comuni possono intervenire con contributi anche per posti
gratuiti o semigratuiti in pensionati, convitti, ad eccezione
di quelli annessi agli Istituti professionali di Stato,
o con altri interventi individuali sostitutivi. I benefici
previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per
concorso. I benefici vengono attribuiti per l'intera durata
dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi
del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla
classe superiore o permanga la condizione di disagio economico;
in casi eccezionali, motivati o documentati, i benefici
possono essere confermati anche in difetto della promozione
alla classe superiore. I Comuni possono altresì istituire
assegni di studio a favore degli studenti residenti nel
proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo
grado. I Comuni stabiliscono, sulla base della programmazione
e delle direttive regionali, il numero degli assegni di
studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità
di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli,
i quali
devono tener conto delle condizioni economiche e sociali
delle famiglie e del merito scolastico. L'assegno di studio
non è cumulabile con altri assegni o borse di studio,
col posto gratuito in convitto, nonchè con altri
benefici previsti dalla presente legge.
All'alunno è data facoltà di opzione.
TITOLO IV (COMPETENZE DELLA REGIONE)
Art.13 Competenze della Regione
La Regione: a) predispone il piano pluriennale del diritto
allo studio e il relativo programma annuale degli interventi
di cui al successivo articolo 14;
b) impartisce le direttive per l'attuazione degli interventi;
c) eroga ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i finanziamenti
per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2,
6 e 7 nonchè i finanziamenti per gli interventi imprevisti
o aggiuntivi di cui agli articoli 14, secondo e terzo comma,
e 15, terzo comma;
d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente
con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della
scuola; promuove ricerche ed indagini sulle problematiche
della scuola in Sardegna e ne cura la pubblicazione e la
diffusione;
e) promuove altresì incontri di studio, convegni
e congressi. A tal fine la Regione si avvale anche degli
istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n.
477, e successivi decreti delegati;
e) promuove la realizzazione di un quadro informativo, con
particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico,
nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai distretti
scolastici ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979. In attesa di
apposita normativa la Regione eroga agli stessi distretti
contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione
e orientamento;
f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione degli
alunni e del personale docente, ausiliario e di vigilanza
delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori
per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche
ed extrascolastiche; g) eroga contributi agli Istituti professionali
di Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione di posti
gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano,
nonchè contributi per l'acquisto di suppellettili
necessarie per il loro funzionamento;
h) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato
per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche
nonchè per la gestione di mezzi di trasporto per
sopralluoghi didattici ed aziendali;
i) effettua gli interventi di cui all'articolo 3;
l) le eroga finanziamenti straordinari ai Comuni per il
riattamento e la manutenzione straordinaria delle strutture
degli Istituti professionali di Stato, nonchè dei
convitti annessi.
La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'articolo
1, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1955, n.
7, è attribuita all'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, informazione, spettacolo e sport.
TITOLO V (PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)
Art.14 Programmazione regionale
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta
regionale, in coerenza con le previsioni del piano regionale
di sviluppo, il piano pluriennale per il diritto allo studio.
Per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale
esso assume come riferimento il quadro delle risorse che
il bilancio pluriennale rappresenta. Il piano indica i criteri
per la ripartizione dei finanziamenti, le direttive per
lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento
al coordinamento delle attività comunali con gli
altri servizi socio - sanitari, tenendo conto delle indicazioni
fornite dai Comuni, o dai Consorzi di Comuni, dai consigli
scolastici distrettuali e provinciali, nonchè delle
esigenze di zone particolarmente depresse dal punto di vista
economico e culturale. La Giunta regionale approva, sentita
la competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo
di ogni anno, il programma degli interventi per il diritto
allo studio relativo all'anno scolastico successivo. Il
programma indica gli obiettivi prioritari da realizzare
e le direttive da impartire agli enti locali; definisce
gli interventi gestiti direttamente dalla Regione, determina
l'ammontare del finanziamento per ciascun Comune e dei finanziamenti
straordinari di cui all'articolo 3, nonchè l'entità
dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze
impreviste. I finanziamenti per esigenze impreviste non
devono superare il 5 per cento dello stanziamento annuale
complessivo, destinato agli enti locali o ai Consorzi di
enti locali, e sono attribuiti, sentita la competente Commissione
consiliare, all'inizio dell'anno scolastico.
La Giunta regionale è , comunque, autorizzata ad
erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un acconto sui
finanziamenti regionali destinati alle attività previste
della presente legge per un ammontare pari alla metà
della somma già assegnata per ciascun Comune nell'anno
scolastico precedente.
Art.15 Programmazione dei Comuni
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, deliberano, entro il mese
di giugno, il programma annuale di interventi per l'attuazione
del diritto allo studio coordinando con le proprie risorse
i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni
degli organi collegiali e delle proposte formulate dai distretti
scolastici in base all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 maggio 1974, n. 418.
I Comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti
dalla programmazione regionale, le modalità di realizzazione
e di coordinamento dei servizi.
I Comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge,
in forma associata, ricevono, sulla base di documentate
richieste, un incentivo finanziario non superiore alla misura
del 5 per cento rispetto all'ammontare del finanziamento
ordinario loro attribuito nel corso dell'anno precedente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, sono tenuti a trasmettere
alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno,
una dettagliata relazione contenente i dati essenziali relativi
alla condizione della scuole nell'ambito del loro territorio
e il consuntivo sull'attività svolta, sui costi sostenuti
e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente.
Copia della relazione è trasmessa ai consigli scolastici
distrettuali e provinciali.
TITOLO VI (NORME FINANZIARIE)
Art.16 Ripartizione dei finanziamenti
Allo scuola dell'obbligo è assicurato un finanziamento
non inferiore al 45 per cento dello stanziamento complessivo
per i diversi settori di intervento.
Nel riparto dei fondo l'Assessore regionale della pubblica
istruzione riserva, come previsto dal secondo comma del
precedente articolo 14, una quota non superiore al 5 per
cento dello stanziamento annuale complessivo destinato ai
Comuni, o ai Consorzi di Comuni. Art.17 Norma finanziaria
omissis
TITOLO VII (NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.18 Somme non utilizzate
Le somme dell'assegnazione annua ai Comuni, o ai Consorzi
di Comuni, che non sia stato possibile utilizzare e i relativi
interessi maturati sulla stessa assegnazione, saranno destinati
dagli stessi per le medesime finalità , per far fronte
alle spese dell'anno successivo.
Art.19 Abrogazione
Sono abrogate la legge regionale 23 marzo 1965, n. 6, e
la legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.
Gli interventi di cui ai capitoli del bilancio della Regione
per il 1984 corrispondenti ai capitoli 11012, 11013, 11025
e 11026 del bilancio della Regione per il 1983, che con
la presente legge vengono soppressi, verranno regolamentati
con la legge finanziaria.
Art. 20 Somme residuate
Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate
in esercizi precedenti ai sensi della legge regionale 11
ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi maturati sulle
stesse somme, possono essere utilizzati per le stesse finalità
per far fronte alle spese dell'anno scolastico successivo
a quello di entrata in vigore della presente legge.
Le somme residuate devono essere impegnate dal Comune con
formale atto deliberativo entro il 30 novembre successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge. Di
esse dovrà essere data comunicazione alla Regione
e dovrà essere presentato un consuntivo sulla utilizzazione.
Art.21 Prima applicazione della legge
Il programma di cui al secondo comma dell'articolo 14, limitatamente
al primo anno scolastico successivo alla entrata in vigore
della presente legge, sarà formulato sui dati trasmessi
dai Comuni.
A tal fine le Amministrazioni comunali, entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti
a comunicare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione
i dati sui trasporti degli alunni, sulla popolazione scolastica,
sugli abitanti residenti nel proprio territorio, nonchè
tutte le indicazioni relative ai turni scolastici, alla
sperimentazione, al tempo pieno, al tempo prolungato e alle
attività di integrazione e di sostegno attuate nelle
scuole esistenti nel Comune.
Art.22 La presente legge entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione. |