REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-12-2002 "NORME PER L'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO".
ARTICOLO 1 (Oggetto)
1.
La presente legge detta norme volte ad assicurare lattuazione
del diritto allo studio, attraverso la più efficiente
ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze,
collettive e individuali.
ARTICOLO 2 (Finalità)
1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini
al sistema scolastico e formativo, il pieno sviluppo della
persona e linserimento nella società e nel
lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione
del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove
ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi
dei Comuni, singoli od associati, volti a favorire laccesso
alla scuola materna, a garantire l'attuazione del diritto
allo studio nella scuola dellobbligo e ad assicurare
la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi
agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori
di handicap, ad alunni in situazione di marginalità
o comunque svantaggiati.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al
comma 1 e in particolare per lattuazione degli interventi
in funzione della
qualificazione del sistema scolastico e formativo, i Comuni
singoli od associati, curano lintegrazione dei servizi,
coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento
con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti
nel territorio.
ARTICOLO 3 (Destinatari)
1. Gli interventi della presente legge sono destinati a
coloro che frequentano:
a) scuole del sistema nazionale di istruzione;
b) corsi di formazione professionale, di base e superiore,
organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione
vigente;
c) corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli
di studio o di certificazione di competenze.
ARTICOLO 4 (Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità
di cui allarticolo 2 attraverso:
a) lemanazione di criteri e di indirizzi programmatici;
b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la
diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad
acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche
tramite progetti pilota, di attività specifiche volte
a raggiungere
obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche
emergenti;
d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione
a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica
in ambito internazionale con particolare riferimento allUnione
Europea per leducazione alla cittadinanza europea.
e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione
a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente
significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà
territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più
efficace realizzazione dei progetti stessi;
f) lindividuazione di criteri per la qualificazione
delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione
polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche
che sociali.
ARTICOLO 5 (Funzioni e compiti di Province e Comuni)
1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento delle finalità
di cui allarticolo 2, nel rispetto dellarticolo
139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti
funzioni, realizzando:
a) interventi volti a facilitare laccesso e la frequenza
delle attività scolastiche e formative, quali:
1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione
di handicap o in condizioni di svantaggio;
2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di
viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento,
laddove necessario;
3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite
convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini
di una corretta educazione alimentare. Nelle scuole del
sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio
mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo
di gestione, di concerto con gli organi collegiali delle
scuole interessate;
4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo,
ai sensi dellarticolo 156, comma 1 del testo unico
16 aprile 1994, n. 297 e dellarticolo 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
5. erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10
marzo 2000, n. 62;
6. assunzione totale o parziale delle rette per il servizio
di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni
disagiate che frequentino istituzioni scolastiche distanti
dalla propria abitazione;
b) interventi volti a favorire lintegrazione e la
socializzazione, nelle strutture scolastiche e formative,
dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo
o apprendimento;
c) interventi volti a favorire lintegrazione e a facilitare
il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
d) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema
scolastico e formativo e a migliorare i livelli di qualità
dellofferta formativa ed educativa, con particolare
riferimento a:
1. facilitazione per lutilizzo a fini didattico-educativi
delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti
sul territorio;
2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione
in ambito didattico ed educativo, anche attraverso la messa
a disposizione di supporti didattici e strumentali;
3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra le scuole
e gli enti locali per il miglioramento e la qualificazione
dellaccoglienza degli alunni al di fuori dellorario
scolastico;
e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione della
rete scolastica, attraverso azioni di sostegno didattiche,
culturali ed organizzative, nonché la partecipazione
negli organismi collegiali della scuola;
f) interventi volti ad accrescere la qualità dellofferta
educativa nelle scuole dellinfanzia del sistema nazionale
di istruzione, compresi i progetti di qualificazione e aggiornamento
del personale, anche in riferimento al raccordo con i servizi
di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola
dellobbligo;
g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione
scolastica;
h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro, al fine di favorire lo
sviluppo locale e in coerenza con la programmazione regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri
da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza dellalunno,
fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali
interessati.
ARTICOLO 6 (Integrazione di soggetti in situazione di handicap)
1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono,
nellambito delle rispettive competenze e in conformità
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n.
328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti
a garantire il diritto alleducazione, allistruzione
e allintegrazione nel sistema scolastico e formativo
di soggetti in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli
al loro percorso educativo e formativo.
2. Per lattuazione degli interventi vengono adottati
accordi di programma fra enti locali territoriali, istituzioni
scolastiche e
aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio
assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività gestite sul territorio da soggetti pubblici
e privati.
3. Nellambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni, singoli o associati e le Province, in relazione
alle rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle
proprie
disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo
individualizzato predisposto con lamministrazione
scolastica e le
aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare
laccesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo,
attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale,
di materiale didattico e strumentale, nonché di servizi
di assistenza
specialistica volti a favorire e sviluppare lautonomia
e la capacità di comunicazione;
b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione,
partecipano alla definizione del piano educativo-formativo
individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al
suo aggiornamento, assicurando altresì le attività
di consulenza e di supporto richieste dal personale docente,
educativo e socio - assistenziale impegnato nel processo
di integrazione;
c) la scuola provvede a formulare programmi operativi formativi
ed a gestire il piano educativo-formativo individualizzato
assicurando altresì larmonizzazione dei diversi
interventi nel rispetto dei ruoli e delle competenze demandate
a ciascun soggetto istituzionale.
ARTICOLO 7 (Piano triennale)
1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dellart. 5
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenuto conto
delle indicazioni degli organismi collegiali scolastici,
il piano triennale per il diritto allo studio e lo trasmette
al Consiglio regionale, per l'approvazione.
2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dellarticolo
4, determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità,
definisce i progetti di interesse regionale, unitamente
ai relativi piani finanziari.
3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione
dei progetti particolarmente significativi, coinvolgenti
le scuole e la
realtà territoriale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera e), le modalità per la loro presentazione
e verifica.
4. Il piano triennale contiene in particolare:
a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini
del conseguimento degli obiettivi programmati;
b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento
degli obiettivi programmati;
c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta
regionale adotta il programma annuale di cui all'articolo
8.
5. Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione
del successivo.
ARTICOLO 8 (Programma annuale)
1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi
e dei parametri indicati nel piano triennale, entro il 30
luglio di ogni
anno, adotta il programma annuale di interventi finanziari
relativi all'anno scolastico successivo.
2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, lentità
delle risorse regionali da assegnare:
a) per lattuazione di servizi a sostegno della frequenza
scolastica, di cui allarticolo 5, comma 1, lettera
a);
b) per la realizzazione dei progetti di cui allarticolo
4, comma 1, lettere b), c), d), e).
ARTICOLO 9 (Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi.
Esoneri)
1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi di cui allarticolo
5, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) in maniera differenziata
secondo fasce di reddito. I Comuni individuano le fasce
di reddito cui rapportare tale partecipazione.
2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti la
scuola del sistema nazionale di istruzione che versano in
condizioni di particolare disagio economico.
ARTICOLO 10 (Assistenza socio-sanitaria)
1. I Comuni definiscono, in collaborazione con gli organi
collegiali della scuola, gli interventi di assistenza sociale,
medico-psico-pedagogica e di assistenza ai minori disabili
psico-fisici, in ogni ordine e grado di scuola, da attuare
direttamente o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto
disposto dalle leggi in materia di sanità e assistenza.
2. Le modalità di attuazione del servizio di cui
al comma 1 sono
regolate da appositi protocolli dintesa.
ARTICOLO 11 (Abrogazione)
1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 è abrogata.
ARTICOLO 12 (Norme finali e transitorie)
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono portati a compimento ai sensi
della legge abrogata dallart. 11, comma 1.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente
legge il Consiglio regionale approva il primo piano triennale
per il diritto allo studio.
3. Entro tre mesi dallapprovazione del piano di cui
al comma 2 la Giunta regionale adotta il programma annuale
per lanno scolastico successivo.
4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione del
piano di cui al comma 2, approva, per lanno 2003,
un piano di interventi con i criteri e le procedure deliberate
per il piano del diritto allo studio 2002.
ARTICOLO 13 (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge
si fa fronte per lanno 2002 con le risorse disponibili
previste per la
legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella unità
previsionale di base 10.1.001 denominata Interventi
per il diritto allo studio nellambito dellistruzione
prescolastica, primaria e secondaria.
2. Per gli anni 2003 e successivi lentità della
spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria
regionale, ai sensi dellart. 27, comma 3, lett. c)
della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale
di contabilità, è autorizzata ad apportare
le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia
in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
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